Il contratto di apprendistato è uno strumento negoziale prefigurato ad hoc per gli atleti più giovani e per finalità di promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme (Co. VII, art 33 cost.) e di attuazione dei valori educativi, sociali, nonchè del benessere psicofisico dello sport.
Lo sport e la formazione scolastica favoriscono la formazione, l’inclusione, la coesione sociale e dovrebbero confinare in esilio perenne ogni forma di discriminazione ed emarginazione.
Lo sport, inoltre, è funzionale al miglioramento della salute e di ottimizzazione della qualità della vita.
L’ istruzione e la formazione sono rispettivamente a poppa e a prua della medesima imbarcazione e solcano il moto ondoso della vita anche professionale.
La terraferma si raggiunge con l’ausilio di una precisa bussola: l’apprendistato.
“Il contratto di apprendistato è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che, subito dopo la scadenza del contratto di apprendistato e senza soluzione di continuità, stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo, deve corrispondere in favore della diversa società o associazione presso cui si è svolto l’apprendistato, il premio di formazione tecnica di cui all’art. 31 D. Lgs. 36/2021.
Al contratto di apprendistato con i giovani atleti non si applicano i limiti quantitativi di contingentamento previsti nella Parte Generale del presente CCNL e le sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di licenziamento illegittimo.” (cfr. CCNL 07HE registrato al CNEL, nel mese di luglio 2025, per il settore sportivo e per l’area dilettantistica).
Sono previsti 3 differenti livello di apprendistato ed entrambi sono funzionali alla valorizzazione delle qualifiche professionali dei giovani atleti di età non inferiore agli anni 14.
Il contratto di apprendistato di terzo livello si contraddistingue per il percorso di alta formazione e ricerca, indirizzato prevalentemente a classi di studio universitarie.
Sono previste ampie tutele assicurative per i contraenti assunti, tre le quali si menzionano: assicurazioni sanitarie IVS ed INAIL; assegni per il nucleo familiare; maternità; la NASPI (la nuova assicurazione sociale per l’impiego destinata a coloro che perdono il lavoro involontariamente).





