Sicurezza sul lavoro: come cambiano le regole sulla formazione

Nuovo Accordo Stato-Regioni: più formazione per preposti e datori di lavoro, nuove regole per i corsi e maggiori garanzie sulla qualità

Dal *24 maggio 2026* il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è entrato pienamente nella nuova fase prevista dall’*Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR*.

L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nello stesso giorno, ha riordinato in un unico quadro le precedenti disposizioni sulla formazione previste dal D.Lgs. 81/2008. Fino al 24 maggio 2026 era però possibile, in fase di prima applicazione, avviare determinati corsi secondo le regole contenute nei precedenti Accordi. Terminato il periodo transitorio, i nuovi percorsi devono essere organizzati secondo la nuova disciplina.

Non si tratta di una modifica soltanto burocratica. Le nuove disposizioni incidono sulla durata dei corsi, sugli aggiornamenti, sulle modalità con cui può essere erogata la formazione, sui soggetti autorizzati a organizzarla e sulle verifiche finali.

L’obiettivo dichiarato è rendere la formazione sulla sicurezza *più uniforme, verificabile ed efficace*, evitando che si riduca al semplice rilascio di un attestato.

Le principali novità

Tra i cambiamenti più importanti introdotti dal nuovo sistema troviamo:

* *preposti:* corso di almeno 12 ore e aggiornamento di almeno 6 ore ogni due anni; non è ammessa la formazione in e-learning;
* *dirigenti:* corso base di 12 ore e aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore;
* *datori di lavoro:* viene introdotto uno specifico percorso formativo di almeno 16 ore, con aggiornamento ogni cinque anni;
* *formazione pratica:* viene rafforzata l’attenzione alle esercitazioni e al rapporto tra docente e partecipanti;
* *nuove attrezzature:* vengono disciplinati anche percorsi riguardanti carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccoglifrutta;
* *organizzazione dei corsi:* diventano centrali progetto formativo, registrazione delle presenze, verifiche dell’apprendimento e conservazione della documentazione.

Preposti: formazione più lunga e aggiornamento ogni due anni

Una delle modifiche più significative riguarda i *preposti*, figure che hanno un ruolo fondamentale nel controllo operativo delle condizioni di sicurezza.

Il corso passa a una durata minima di *12 ore, mentre l’aggiornamento diventa **biennale*, per una durata minima di 6 ore. In precedenza l’aggiornamento aveva generalmente periodicità quinquennale.

Per la formazione e l’aggiornamento dei preposti non è inoltre ammesso l’e-learning asincrono: sono previste la presenza fisica oppure la videoconferenza sincrona.

È un cambiamento importante perché riconosce implicitamente la delicatezza del ruolo del preposto, chiamato quotidianamente a vigilare sull’applicazione delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

La formazione, tuttavia, non può trasformarsi in uno strumento attraverso cui scaricare sul preposto responsabilità che restano proprie dell’organizzazione aziendale. Deve invece essere accompagnata da poteri, strumenti e condizioni organizzative coerenti con i compiti assegnati.

Per la prima volta un corso specifico per tutti i datori di lavoro

Una delle principali innovazioni riguarda la *formazione del datore di lavoro*.

Il nuovo Accordo prevede un corso della durata minima di *16 ore, articolato sui profili giuridico-normativi e organizzativo-gestionali della salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre previsto un aggiornamento di almeno **6 ore ogni cinque anni*.

I datori di lavoro tenuti al nuovo obbligo devono completare il percorso entro il *24 maggio 2027*. I corsi già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo possono essere riconosciuti quando risultano conformi ai nuovi contenuti.

Per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto uno specifico modulo aggiuntivo.

È importante distinguere questa formazione generale dalla formazione prevista per il *datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione (DL-RSPP)*, per il quale continuano a essere richiesti specifici percorsi ulteriori.

Dirigenti: corso ridotto a 12 ore

Cambia anche il percorso destinato ai *dirigenti*.

La durata della formazione base viene fissata in *12 ore*, rispetto alle 16 ore previste dal precedente sistema, mentre l’aggiornamento rimane quinquennale e deve avere una durata minima di 6 ore.

Per i dirigenti sono consentite la formazione in presenza, la videoconferenza sincrona e l’e-learning. Per le attività che rientrano nella disciplina dei cantieri è previsto uno specifico modulo aggiuntivo.

Cambiano anche i soggetti che possono erogare la formazione

Il nuovo Accordo rafforza i requisiti richiesti ai *soggetti formatori*.

Accanto ai soggetti istituzionali, possono svolgere formazione gli enti accreditati secondo i sistemi regionali, gli organismi paritetici, i fondi interprofessionali nei casi previsti e le *associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*, in presenza dei requisiti stabiliti dall’Accordo.

Per gli enti accreditati è generalmente richiesta un’esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza; per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale previsto dall’Accordo.

Il datore di lavoro può inoltre essere soggetto formatore direttamente per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, secondo le condizioni previste dalla nuova disciplina.

Più controlli sulla qualità dei corsi

Un altro elemento centrale riguarda la progettazione e la tracciabilità della formazione.

Per ogni corso deve essere predisposto un *progetto formativo* nel quale siano definiti obiettivi, contenuti, articolazione delle unità didattiche, durata e modalità di verifica dell’apprendimento.

Devono inoltre essere documentate le presenze e deve essere predisposto un fascicolo del corso, da conservare per almeno *dieci anni*. Alla conclusione del percorso è prevista una verifica dell’apprendimento e devono essere rispettati specifici requisiti per il rilascio degli attestati.

Per i corsi in presenza o videoconferenza sincrona il numero massimo ordinario di partecipanti è fissato in *30 persone. Nelle attività pratiche deve invece essere assicurato un rapporto massimo di **un docente ogni sei partecipanti*.

Sono disposizioni importanti perché spostano l’attenzione dalla semplice quantità di ore frequentate alla qualità effettiva del percorso.

Attrezzature e ambienti confinati: maggiore attenzione alla pratica

Il nuovo Accordo interviene anche sui percorsi necessari per l’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro.

Tra le attrezzature disciplinate entrano anche *carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccoglifrutta*.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla formazione per le attività in *ambienti sospetti di inquinamento o confinati*, dove la preparazione pratica assume un’importanza decisiva.

La logica è chiara: nei lavori caratterizzati da rischi particolarmente elevati, la formazione non può essere esclusivamente teorica.

La formazione deve essere effettiva, non un semplice adempimento

Il nuovo Accordo può rappresentare un passo avanti soltanto se l’applicazione concreta supera la logica della formazione vista come semplice formalità.

Un attestato non rende automaticamente sicuro un luogo di lavoro.

Per essere realmente efficace, la formazione deve essere coerente con i rischi effettivamente presenti, comprensibile per chi la riceve, svolta durante l’orario di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa e accompagnata da adeguate misure organizzative, tecniche e preventive.

In questo quadro assume particolare importanza anche il ruolo dei *lavoratori, degli RLS e delle rappresentanze sindacali*, che possono contribuire a verificare che la formazione prevista sulla carta corrisponda alle reali esigenze presenti nei luoghi di lavoro.

La prevenzione degli infortuni non si realizza infatti soltanto aumentando il numero delle ore di corso. Servono formazione di qualità, organizzazione del lavoro sicura, rispetto delle procedure, investimenti nella prevenzione e partecipazione attiva dei lavoratori.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni offre strumenti più stringenti. La sfida, adesso, è fare in modo che vengano utilizzati per aumentare concretamente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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