Come recita l’ art. 3 del Decreto Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 “L’ esercizio dell’ attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero”.
Sono molteplici gli obiettivi contemplati nel summenzionato articolo. Tra le priorità, innanzitutto, vi è il consolidamento del valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva. A tale valore è strettamente connesso il miglioramento della qualità della vita, della tutela della salute e del benessere psico-fisico sia delle persone sane, quanto delle persone affette da patologie. Inoltre, l’attività sportiva è anche un mezzo di coesione territoriale. Proprio per questi motivi, il Legislatore promuove una buona amministrazione del territorio che deve tendere a rappresentare l’habitat più sano e sicuro per poter praticare attività sportiva a tutti i livelli sia professionistici, quanto dilettantistici.
Ovviamente, il perseguimento concreto di tali obiettivi necessità a monte di un effettivo potenziamento delle strutture sportive e delle attività sportive scolastiche funzionali alla formazione morale ed etica dei minori.
Tra gli obiettivi che occupano il Legislatore anche l’immediata l’introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo che deve svolgersi in piena tutela della dignità dei lavoratori e nel rispetto della specificità della disciplina sportiva di appartenenza.
Tuttavia lo zenit tra gli obiettivi e, dunque, il punto più alto da raggiungere è la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro anche al termine della carriera sportiva.
In tal senso, l’attenzione si rivolge anche al volontariato sportivo. In ultimo non è sfuggita alla preziosa lente di osservazione del Legislatore la valorizzazione del laureato in scienze motorie.
𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢





