Rimpatri volontari e art. 30-bis: criticità e possibili interferenze con l’indipendenza della difesa

Il meccanismo che subordina il compenso dell’avvocato all’effettiva partenza dello straniero assistito solleva rilevanti dubbi di legittimità costituzionale. Diverse realtà del mondo forense hanno infatti espresso forti perplessità rispetto alle disposizioni introdotte dall’art. 30-bis del decreto-legge Sicurezza in materia di rimpatri volontari assistiti.

In particolare, la previsione di un compenso per il rappresentante legale condizionato all’esito della procedura, ossia al rimpatrio, appare idonea ad alterare la natura stessa della prestazione professionale, che deve restare ancorata ai principi inderogabili di autonomia e indipendenza. Legare la remunerazione a un risultato specifico rischia infatti di incidere sull’equilibrio del rapporto difensivo.

Un simile meccanismo appare suscettibile di generare situazioni di potenziale conflitto di interessi, poiché collega l’interesse economico del professionista a un esito che può non coincidere pienamente con l’interesse dell’assistito. Ne derivano possibili ricadute sulla piena ed effettiva tutela dei diritti della persona, con evidenti criticità anche sul piano costituzionale, in relazione al diritto di difesa.

Il ruolo dell’avvocato rappresenta un presidio essenziale di legalità nell’ordinamento: il difensore opera a tutela dei diritti fondamentali e contribuisce al corretto funzionamento dello Stato di diritto attraverso un’attività svolta in piena autonomia e indipendenza. Qualsiasi intervento normativo che possa anche solo indirettamente incidere su tali principi merita particolare attenzione.

In questo contesto, si auspica che, nel prosieguo dell’iter parlamentare del decreto-legge Sicurezza, la disposizione venga rivista, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi dello Stato di diritto e delle prerogative della professione forense, riaffermando la centralità del diritto di difesa e dell’autonomia della funzione difensiva.

Sulla stessa linea si colloca l’Organismo Congressuale Forense, che ha proclamato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura. L’OCF evidenzia come la norma rischi di compromettere l’effettività del diritto di difesa, introducendo un potenziale conflitto di interessi: il difensore verrebbe incentivato verso un esito — il rimpatrio — coerente con l’interesse dell’amministrazione, mettendo in discussione la libertà e l’indipendenza della funzione difensiva.

Ancora più netta la posizione di altre componenti dell’avvocatura, che qualificano la scelta come grave e incompatibile con il ruolo del difensore. Il compenso previsto, pari a 615 euro e subordinato alla partenza del migrante, viene letto come una forma di “premio di risultato” idonea ad alterare il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito. L’avvocato, si sottolinea, non può essere neppure indirettamente orientato verso un determinato esito, ma deve restare garante esclusivo dei diritti della persona.

Le perplessità non si limitano al mondo forense: diverse associazioni e componenti politiche hanno espresso dubbi sulla norma, mentre anche all’interno della maggioranza emergono richieste di revisione.

I profili critici sono molteplici: da un lato si introduce un incentivo economico legato a un esito che coincide con una finalità pubblica; dall’altro si rischia di ridimensionare strumenti fondamentali di tutela, come il patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente di S.N.A.AVV.
Avv. Gaetano Lo Calzo

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