l tema della responsabilità tributaria dei professionisti torna al centro del dibattito, soprattutto alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno acceso l’attenzione sul possibile coinvolgimento di chi assiste imprese e società negli adempimenti fiscali.
Il punto centrale riguarda il ruolo del professionista che si limita alla trasmissione della dichiarazione fiscale per conto di una società cliente. In questi casi non può esistere una responsabilità automatica. La sola attività di invio telematico, infatti, non basta a configurare un concorso nell’illecito tributario.
Per ipotizzare un coinvolgimento effettivo è necessario verificare, caso per caso, la presenza degli elementi previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 472/1997, che disciplina il concorso nelle violazioni tributarie. In altre parole, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare che il professionista abbia fornito un contributo concreto, materiale o psicologico, alla realizzazione della condotta irregolare.
Il semplice invio della dichiarazione non basta
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la distinzione tra attività tecnica e partecipazione all’illecito.
Il professionista che trasmette una dichiarazione sulla base della documentazione e della contabilità fornita dal cliente non può essere automaticamente considerato responsabile delle eventuali irregolarità emerse in sede di controllo.
La responsabilità può essere ipotizzata solo quando emerge un comportamento attivo del professionista nella costruzione, nell’agevolazione o nell’attuazione dell’operazione contestata. Occorre quindi un contributo causale effettivo, non una semplice presunzione fondata sul ruolo professionale ricoperto.
Questo principio è fondamentale per evitare un’estensione eccessiva della responsabilità, che rischierebbe di trasformare il professionista in un soggetto chiamato a rispondere per ogni errore o condotta del cliente, anche quando non vi sia stata alcuna partecipazione consapevole.
Serve una motivazione chiara e specifica
L’eventuale contestazione nei confronti del professionista deve essere adeguatamente motivata.
Non è sufficiente richiamare genericamente il rapporto professionale con la società o il fatto che il consulente abbia curato l’invio della dichiarazione. L’Amministrazione deve indicare in modo preciso quali comportamenti avrebbero contribuito alla violazione tributaria.
Il concorso può configurarsi solo quando il professionista abbia ideato, suggerito, agevolato o supportato l’operazione da cui è derivato il vantaggio fiscale indebito per la società. Il conseguimento di un vantaggio economico personale da parte del professionista non è necessariamente richiesto come elemento essenziale, ma può rappresentare un indizio da valutare insieme ad altri elementi.
La verifica, quindi, non può essere astratta o automatica, ma deve basarsi su fatti concreti, documentati e coerenti con la fattispecie contestata.
Il rischio di interpretazioni troppo ampie
Pur essendo escluso ogni automatismo, resta aperto il tema dei confini della responsabilità professionale.
Il riferimento agli obblighi di controllo e alla diligenza qualificata del professionista può infatti generare margini interpretativi ampi. Il rischio è che, in assenza di criteri ben definiti, uffici diversi possano adottare valutazioni non uniformi, ampliando eccessivamente l’area della possibile responsabilità.
Per questo è necessario mantenere ferma la distinzione tra il professionista che svolge un’attività di assistenza e trasmissione degli atti fiscali e il professionista che, invece, partecipa consapevolmente alla realizzazione dell’illecito.
Solo nel secondo caso può parlarsi di un reale coinvolgimento nella violazione.
Una tutela necessaria per l’attività professionale
La corretta delimitazione della responsabilità tributaria rappresenta una garanzia essenziale per l’esercizio dell’attività professionale.
Commercialisti, consulenti e professionisti fiscali svolgono un ruolo fondamentale nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, ma non possono essere chiamati a rispondere in modo automatico per condotte riconducibili esclusivamente al cliente.
La responsabilità deve restare ancorata alla prova di un contributo effettivo all’illecito. Diversamente, si rischierebbe di creare un clima di incertezza eccessiva, con conseguenze negative sull’attività professionale e sulla stessa gestione degli adempimenti fiscali.
il professionista non è responsabile automaticamente per il solo fatto di aver trasmesso una dichiarazione fiscale.
Per configurare un concorso nella violazione tributaria occorre dimostrare un contributo concreto alla realizzazione dell’illecito, sia sul piano materiale sia su quello psicologico.
Ogni contestazione deve quindi essere valutata caso per caso e supportata da una motivazione puntuale. Solo così è possibile tutelare, da un lato, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria al contrasto delle condotte elusive o irregolari e, dall’altro, la dignità e la sicurezza operativa dei professionisti che agiscono correttamente nell’ambito del proprio incarico





