Le molteplici prestazioni dei lavoratori sportivi volontari annoverano come denominatore comune la spontaneità personale del singolo.
Il volontario dedica il proprio tempo libero in favore delle Federazioni, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, del Coni, del CIP, della Società Sport e Salute s.p.a., delle SSD e ASD, anche paralimpici, che si avvalgono di tale figura per l’assolvimento delle attività istituzionali.
Le finalità esclusivamente amatoriali di questo lavoro lo rendono gratuito e senza fini di lucro (neanche indiretti) ma non marginali per la promozione dei valori dello sport che presuppongono anche attività di formazione e interventi di didattica laboratoriale. In alcuni casi i volontari contribuiscono alla preparazione degli atleti, ma in altri casi svolgono in modo diretto l’attività sportiva.
In entrambi i casi, gli appartenenti a tale categoria di lavoratori non vengono retribuiti in alcun modo dal beneficiario che usufruisce delle prestazioni dei servizi.
Tuttavia, sono ammessi dei rimborsi (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) sempre previa presentazione ben documentata delle spese anticipate – per il vitto, l’alloggio, il viaggio, il trasporto – in ordine agli incarichi espletati.
Pertanto, l’attività sportiva del socio o associato sotto-forma di volontario non può essere compatibile con le prestazioni del lavoratore, subordinato, oppure del co.co.co., o dell’autonomo, svolte all’interno della medesima Organizzazione.
Da un’attenta rilettura dell’art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 si rileva anche che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purchè non superino l’importo di € 150,00 mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
In armonizzazione con la Riforma del Terzo Settore, il collaboratore volontario deve necessariamente essere assicurato dagli Enti dilettantistici a tutela dai danni per il rischio di responsabilità verso terzi.
𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢





