Società o associazioni tra liberi professionisti (avvocati e non avvocati)

Una pluralità di avvocati, se con competenze diversificate ancora meglio, può valutare l’opportunità e la convenienza di lavorare in pool come un riconosciuto team professionale.

Il fine è quello di offrire ai propri assistiti dei servizi integrati in molteplici settori con la collaborazione di soci specializzati in differenti materie e con specifiche competenze tecniche.

La Legge professionale forense n. 247/2012, all’art. 4, prevede questa nuova prospettiva di lavoro la cui disciplina si applica alle attività legali esercitate in forma societaria o associativa.

Tale previsione apre anche alla multidisciplinarità intesa come partecipazione a questa entità societaria o associativa di altri liberi professionisti, espressione di categorie differenti tra loro, ma ricomprese in un elenco stilato ex D. M. Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016 (Regolamento di attuazione dell’art. 4, co.2, Legge n. 247/2012).

Tale Regolamento, all’art.2, si occupa della “Individuazione delle categorie professionali”.

A seguire al punto 1. vengono elencati i liberi professionisti, che seppur non iscritti nell’Albo forense, possono partecipare ad una associazione multidisciplinare a condizione del requisito di effettiva iscrizione e appartenenza alle categorie organizzate in Ordini e Collegi professionali.

L’ organizzazione interna del team non può prescindere dal rispetto e dall’osservanza dei criteri di autonomia, libertà di giudizio e d’indipendenza intellettuale irrinunciabili da parte di tutti i soci o associati.

All’art. 15 (Albi, elenchi e registri istituiti e tenuti aggiornati presso ciascun Consiglio dell’Ordine) della Legge n. 247/2012, co.1, lett. l) si fa riferimento a: “l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;”

Si precisa che la sede legale della Società, o dell’associazione, tra liberi professionisti deve corrispondere con il luogo in cui è posta la sfera principale degli interessi lavorativi.

All’attualità, rispetto ai consueti Studi associati tra avvocati (STA) si registra un crescente e intenso incremento nel mercato del lavoro delle Società tra professionisti (STP).

Soltanto di queste ultime se ne contano all’incirca 2000 (duemila) unità con una accelerazione progressiva dell’11,8% come riportato nel registro nazionale delle imprese (cfr. Dati di InfoCamere Società delle Camere di Commercio italiane).

Questa innovativa tendenza imprenditoriale, di natura societaria, affonda le proprie radici nello spirito di conservazione dello Studio sul lungo termine con l’obiettivo di garantire una continuità del medesimo a fronte degli inesorabili passaggi generazionali.

In ultimo si osserva che dalla natura della forma societaria prescelta e costituita dipenderanno differenti regimi gestionali, fiscali e previdenziali.

SNAavv, 30 settembre 2026

Presidente avv. Gaetano Localzo                                                          Avv. Massimo Caputi

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