Per chi è obbligatorio il corso sulla sicurezza sul lavoro?

Chi lavora in ufficio deve seguire un corso sulla sicurezza? E chi viene assunto per pochi mesi, svolge un tirocinio o lavora in un piccolo negozio?

La formazione sulla sicurezza è spesso associata ai cantieri, alle fabbriche e alle attività che comportano pericoli immediatamente riconoscibili. In realtà, il suo ambito è molto più ampio.

Il principio previsto dal *D.Lgs. 81/2008* è chiaro: il datore di lavoro deve assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, collegata alle mansioni svolte e ai rischi ai quali è esposto. L’obbligo interessa quindi anche attività considerate a basso rischio.

Per capire chi deve frequentare un corso, occorre partire dal ruolo della persona nell’organizzazione e dalle caratteristiche concrete del suo lavoro.

Lavoratori: l’obbligo riguarda anche uffici, negozi e attività di servizio

La formazione obbligatoria interessa i lavoratori individuati dalla normativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il Testo Unico considera lavoratore chi svolge un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche per apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Restano esclusi da questa definizione gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L’obbligo non dipende, dunque, soltanto dalla presenza di un contratto a tempo indeterminato. Può riguardare anche chi lavora a tempo determinato, a tempo parziale o con un contratto di apprendistato. La durata ridotta del rapporto e il numero limitato di ore lavorate non eliminano, da soli, la necessità di una preparazione adeguata.

Allo stesso modo, lavorare in un ufficio o in una piccola attività commerciale non comporta un’esenzione generale. I rischi possono essere diversi rispetto a quelli di un cantiere, ma devono comunque essere affrontati attraverso una formazione coerente con l’attività.

Tirocinanti, soci lavoratori e studenti: quando sono equiparati ai lavoratori

La normativa comprende anche persone che, pur non essendo dipendenti nel senso comune del termine, vengono equiparate ai lavoratori. Tra queste rientrano i soci lavoratori di cooperative o società e i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento.

Per gli studenti, l’equiparazione opera nelle condizioni previste dalla legge, ad esempio durante l’effettivo utilizzo di laboratori, attrezzature di lavoro o agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature munite di videoterminale. È quindi necessario valutare l’attività concretamente svolta e il contesto nel quale si svolge.

Quale formazione devono ricevere i lavoratori?

L’articolo 37 distingue le conoscenze generali sulla prevenzione dai contenuti riferiti ai rischi delle mansioni. La formazione deve permettere di comprendere concetti come rischio, danno, prevenzione e protezione, insieme all’organizzazione della sicurezza, ai diritti e ai doveri dei soggetti coinvolti. Deve inoltre affrontare i rischi lavorativi e le relative misure di prevenzione.

Per questo, scegliere un corso richiede una valutazione delle esigenze della persona e dell’azienda. I contenuti devono rispecchiare le attività svolte, gli ambienti di lavoro e le procedure adottate. Anche la comprensione linguistica deve essere considerata: una formazione efficace deve poter essere compresa da chi la riceve.

Preposti e dirigenti: percorsi collegati alle responsabilità

Chi svolge funzioni di preposto o dirigente ha compiti specifici nell’organizzazione della sicurezza e deve ricevere una preparazione adeguata a tali responsabilità.

Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle disposizioni ricevute; il dirigente organizza l’attività e attua le direttive del datore di lavoro nell’ambito delle proprie competenze. I loro percorsi formativi sono disciplinati dall’*Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025*, che definisce contenuti e durate minime in relazione ai diversi ruoli.

Datori di lavoro e figure della prevenzione

Anche per i datori di lavoro il quadro normativo prevede una formazione specifica, disciplinata dall’Accordo del 2025, con termini e disposizioni di prima applicazione da rispettare. Quando il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, occorre considerare anche il percorso previsto per tale funzione.

Ulteriori esigenze formative riguardano i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché gli operatori delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione. L’individuazione del corso deve quindi tenere conto di tutti gli incarichi e delle attività effettivamente svolte.

E per i lavoratori autonomi?

Per i lavoratori autonomi occorre distinguere la disciplina generale dagli obblighi previsti per attività particolari. L’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 riconosce, in via generale, la facoltà di partecipare a corsi sui rischi propri dell’attività, facendo salvi gli obblighi stabiliti da norme speciali.

Non è quindi corretto affermare che qualsiasi lavoratore autonomo debba frequentare lo stesso corso previsto per un dipendente. È necessario verificare il settore, le attrezzature utilizzate e le condizioni operative: alcuni ambiti, come il lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedono requisiti specifici.

Chi organizza la formazione e quando deve essere svolta?

Per i lavoratori, il datore di lavoro deve garantire la formazione durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a loro carico. La preparazione è prevista in occasione della costituzione del rapporto, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Deve inoltre essere ripetuta in relazione all’evoluzione o alla comparsa di nuovi rischi.

La gestione della formazione richiede quindi continuità: occorre verificare la preparazione già acquisita, individuare eventuali integrazioni e programmare gli aggiornamenti previsti per ciascun ruolo.

La sicurezza comincia dalla conoscenza del proprio lavoro

Sapere chi deve frequentare un corso è il primo passo per organizzare correttamente la prevenzione. Il passaggio successivo è rendere quella formazione utile: collegare i contenuti alle situazioni quotidiane, chiarire le responsabilità e fornire indicazioni che possano essere applicate sul lavoro.

Una persona preparata può riconoscere un pericolo, segnalare una criticità e adottare comportamenti più consapevoli.È attraverso queste competenze che la formazione contribuisce alla tutela della salute e alla qualità dell’organizzazione aziendale.

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