Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della Rottamazione-quinquies. I contribuenti che hanno scelto il pagamento dilazionato devono versare l’importo indicato nella Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando il modulo relativo a questa scadenza.
La data richiede particolare attenzione per chi non ha pagato, o ha pagato solo in parte, la prima rata di luglio: una seconda rata scoperta comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Il calendario dei pagamenti
La prima rata del piano era prevista per il 31 luglio 2026. Dopo il versamento di settembre, la successiva scadenza ordinaria è fissata al 30 novembre 2026.
A partire dal 2027, per i piani più lunghi, le rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. La rateazione può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Sulle somme dilazionate si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026, già considerati negli importi riportati nella Comunicazione delle somme dovute.
I cinque giorni di tolleranza non valgono per la seconda rata intermedia
La normativa prevede un margine di cinque giorni per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano. La seconda rata del 30 settembre, quando il piano prosegue oltre tale data, è invece una rata intermedia: il versamento deve essere effettuato entro la scadenza ordinaria.
La situazione cambia soltanto se, in base al piano scelto, quella di settembre è l’ultima rata. In questo caso si applica il margine previsto per il pagamento finale.
Quando la rottamazione perde efficacia
Nel pagamento rateale, il mancato o insufficiente versamento di una sola rata intermedia non determina immediatamente la decadenza. I benefici vengono meno quando risultano due rate omesse o pagate in misura insufficiente, anche se non consecutive, oppure quando non viene saldata l’ultima rata del piano.
Pertanto, chi ha regolarmente pagato a luglio ma non versa la rata di settembre avrà una rata scoperta. Chi, invece, non ha saldato neppure la prima rata arriverà a due rate scoperte e perderà i benefici della definizione agevolata.
In caso di inefficacia della rottamazione, gli importi già versati restano acquisiti come acconto sul debito complessivo. Riprendono inoltre i termini e le attività ordinarie di riscossione; per i carichi interessati non è possibile ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Moduli e modalità di pagamento
L’importo da corrispondere e il modulo relativo alla seconda rata sono contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Il documento è disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi ne ha necessità può richiederne una copia anche tramite il servizio disponibile nell’area pubblica, allegando la documentazione richiesta per il riconoscimento.
Il pagamento può essere effettuato attraverso il servizio Paga online, l’App Equiclick e i canali telematici di banche, Poste Italiane e degli altri prestatori aderenti a pagoPA. Sono inoltre disponibili gli sportelli e gli altri punti di pagamento abilitati.
Prima di procedere, è opportuno verificare che importo e modulo corrispondano alla rata in scadenza il 30 settembree conservare la ricevuta del versamento.





