Rottamazione quinquies, entro il 30 settembre il pagamento per evitare la decadenza

Scadenza decisiva per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies e non hanno versato la prima rata prevista dal piano entro il 31 luglio.

Il termine da tenere a mente è quello del 30 settembre 2026: entro questa data sarà ancora possibile effettuare il pagamento della rata omessa senza perdere i benefici della definizione agevolata.

A partire dal 1° ottobre, invece, chi non avrà regolarizzato la propria posizione rischierà di decadere dalla rottamazione, con la conseguente ripresa delle ordinarie procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), comprese, nei casi previsti, misure come fermi amministrativi e pignoramenti.

La possibilità di recuperare il mancato pagamento della prima rata deriva dal nuovo sistema di decadenza introdotto per la rottamazione quinquies dalla legge di Bilancio 2026.

L’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025 stabilisce infatti che i benefici della definizione agevolata vengono meno in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione, oppure, in caso di rateizzazione, quando risultano non pagate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano.

Il nuovo meccanismo consente quindi, a chi ha scelto il pagamento rateale, di risultare temporaneamente in arretrato su una sola rata senza perdere immediatamente la definizione agevolata.

Su questo punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la FAQ n. 12 del 7 luglio 2026, chiarendo che il contribuente può mantenere i benefici della rottamazione anche in presenza di una rata non versata, purché non si verifichino le ulteriori condizioni che determinano la decadenza.

Di conseguenza, chi non ha pagato la prima rata entro il 31 luglio può ancora versarla entro il 30 settembre, data coincidente con la scadenza della seconda rata del piano, evitando così che risultino contemporaneamente due rate non corrisposte.

Per il pagamento in un’unica soluzione e per l’ultima rata del piano restano inoltre applicabili i cinque giorni di tolleranza, durante i quali il versamento può essere effettuato senza determinare la perdita dei benefici.

Rottamazione quater e territori colpiti dall’alluvione

Un’altra scadenza riguarda i contribuenti con sede legale o operativa nei territori interessati dall’alluvione del 2023.

Grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa, il pagamento della dodicesima rata della rottamazione quater, in scadenza il 31 agosto, potrà essere effettuato entro il 7 settembre 2026 senza determinare la decadenza dalla definizione agevolata.

Cosa succede in caso di decadenza

Se la rottamazione quinquies diventa inefficace, vengono meno gli effetti della definizione agevolata e tornano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi alle somme affidate alla riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà quindi proseguire l’attività di recupero del debito secondo le regole ordinarie.

Le somme eventualmente già versate dal contribuente non vengono perse, ma vengono considerate come acconto sul debito complessivamente dovuto, senza determinare automaticamente l’estinzione dell’importo residuo.

Va inoltre ricordato che, in base al comma 94 della stessa legge, per i debiti inseriti nella dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies non possono essere concesse nuove rateizzazioni secondo la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dpr n. 602/1973.

Il 30 settembre rappresenta quindi una data fondamentale per chi ha aderito alla rottamazione quinquies ma non ha rispettato la prima scadenza: regolarizzare il pagamento entro il termine consente di mantenere i vantaggi della definizione agevolata ed evitare la ripresa delle procedure ordinarie di riscossione.

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.

F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale
Professioni Intellettuali

CONTATTI