Ufficio Stampa
l’esonero dalla CU per i forfettari:Il sostituto d’imposta resta responsabile della correttezza dei flussi digitali ricevuti.
A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che erogano compensi a contribuenti in regime forfettario o in regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli obblighi di trasmissione e consegna della Certificazione Unica.
Il meccanismo è diretto: poiché ogni forfettario emette fattura elettronica tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate dispone già di tutti i dati necessari per alimentare la dichiarazione precompilata. Il sostituto d’imposta non deve più predisporre il modello CU per questi soggetti, ma resta responsabile della correttezza dei flussi digitali ricevuti.
L’eccezione: Medici convenzionati SSN
Il caso più rilevante in cui l’esonero non si applica riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale con rapporto a tempo determinato e pediatri di libera scelta.
I loro compensi non transitano per il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate non dispone dei dati in via automatica: la CU resta obbligatoria anche se il medico applica il regime forfettario.
Cu 2026: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Le aziende sanitarie locali dovranno compilare la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo
Per la CU 2026, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono l’utilizzo del codice 24 al punto 6 dei Dati Fiscali — in sostituzione del codice 25 usato in via transitoria per la CU 2025. Le Aziende Sanitarie Locali e le strutture convenzionate devono compilare la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo (non quella del lavoro dipendente, nonostante il rapporto di convenzione presenti tratti para-subordinati) e ricordare che sui compensi dei medici forfettari non va operata alcuna ritenuta d’acconto.
Idennità non assoggettate a ritenuta: il caso specifico
Rientrano nell’obbligo di certificazione anche le indennità non assoggettate a ritenuta che non richiedono fattura elettronica, come alcune indennità di maternità corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Forfettario come datore di lavoro: compilazione e trasmissione, istruzioni in merito.
L’esonero riguarda i compensi ricevuti dal forfettario, non quelli da lui erogati. Se un contribuente in regime agevolato ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o collaboratori, in quel contesto opera come un normale sostituto d’imposta e deve adempiere a tutti gli obblighi connessi: compilazione e trasmissione della CU per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai propri dipendenti, versamento delle ritenute e presentazione del modello 770.
Quando si applica l’esonero
L’esonero si applica alla posizione del forfettario come percipiente di compensi professionali documentati da fattura elettronica; non si estende alla posizione del forfettario come erogatore di redditi a terzi soggetti a ritenuta o contributi previdenziali.
Il caso del Quadro Rs: codice fiscale del percipiente e ammontare lordo corrisposto
L’eliminazione della CU per i forfettari non libera il committente da ogni obbligo dichiarativo. Le imprese e i professionisti che nel corso dell’anno hanno erogato compensi a soggetti in regime forfettario o dei minimi devono riportare tali importi nel Quadro RS della propria dichiarazione dei redditi — nel prospetto dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta (righi RS140 e seguenti dei modelli Redditi SP, Redditi SC o Redditi PF).
In questa sezione vanno indicati il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto
Il committente deve quindi mantenere una contabilità ordinata delle fatture ricevute dai forfettari nel corso dell’anno, verificando che ogni documento sia stato correttamente accettato dal Sistema di Interscambio.
Forfettari e s Scadenze CU dell’anno in corso
Per il 2026 , di seguito sono riportate le scadenze di trasmissione della Certificazione Unica sono differenziate per tipologia di reddito.
16 marzo
Scadenza per le CU relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia dipendenti che autonomi.
30 aprile
Scadenze per le CU di lavoro autonomo, comprese quelle dei medici convenzionati forfettari per i quali l’obbligo permane, il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
Scadenza 31 ottobre
Riguarda le sole CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.





