Le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nell’ordinanza hanno stabilito diverse indicazioni importanti da sapere: Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Inoltre, la generica indicazione di un contrasto giurisprudenziale non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione.
Tutto è partito da una vicenda tratta di un ricorso introduttivo presentato alla Commissione tributaria provinciale nel quale il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Cosa ha stabilito la sentenza di secondo grado: confermata la compensazione delle spese di lite
La sentenza di secondo grado confermava la compensazione delle spese di lite. La motivazione della decisione, da un lato, richiamava un generico contrasto giurisprudenziale inerente all’ammissibilità del ricorso originario della contribuente, affermando, dall’altro che in caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, il giudice tributario poteva procedere alla compensazione delle spese sulla base di una valutazione complessiva della lite.
La cassazione, inoltre, ha accolto il ricorso della contribuente e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cosa si è stabilito in materia di sussistenza
Tra le righe dell’ordinanza si legge che la sussistenza di un imprecisato contrasto giurisprudenziale non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” giustificative della compensazione delle spese
Quali sono le novità attuative della riforma
La generica indicazione di discordanti precedenti giurisprudenziali non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un’estrema genericità e mancanza di specificità.
Esse non consentono di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese invece disposta.




