Estromissione agevolata degli immobili strumentali – Legge di Bilancio 2026

Ufficio stampa

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali, consentendo il trasferimento degli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella privata senza passaggio di proprietà, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.

Soggetti ammessi

Possono beneficiare dell’agevolazione:

imprenditori individuali in attività al 30/9/2025 e ancora tali al 1/1/2026;

imprenditori individuali in liquidazione, purché non conclusa al 1/1/2026;

eredi o donatari che proseguono l’attività in forma individuale.

Sono esclusi:

lavoratori autonomi ed enti non commerciali;

contribuenti in regime forfettario;

soggetti che hanno perso la qualifica di imprenditore individuale prima del 1/1/2026.

Immobili interessati

Rientrano nell’agevolazione gli immobili strumentali per natura o per destinazione:

posseduti al 30/9/2025;

ancora posseduti al 1/1/2026.

Sono esclusi:

beni merce;

immobili non strumentali o già destinati a finalità estranee all’impresa prima del 1/1/2026.

La concessione in uso a terzi successiva al 30/9/2025 non preclude l’agevolazione, se il requisito di strumentalità era presente a tale data.

Modalità di determinazione dell’imposta

L’estromissione genera una plusvalenza fiscale, pari alla differenza tra:

valore normale (o catastale) dell’immobile;

costo fiscalmente riconosciuto.

La plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva dell’8%, da versare:

60% entro il 30/11/2026;

40% entro il 30/6/2027.

È possibile assumere:

il valore normale;

il valore catastale;

un valore intermedio tra i due.

L’agevolazione è ammessa anche in assenza di plusvalenza.

Aspetti contabili

Per i soggetti in contabilità ordinaria, l’operazione comporta:

l’uscita dell’immobile dal libro cespiti;

la rilevazione della plusvalenza solo ai fini dell’imposta sostitutiva,
senza effetti sul reddito d’impresa.

Gli immobili devono risultare annotati nell’inventario o nei registri fiscali (salvo quelli acquistati prima del 1° gennaio 1992).

Esercizio dell’opzione

L’estromissione si perfeziona tramite comportamento concludente, mediante contabilizzazione:

entro il 31/5/2026;

con effetto retroattivo dal 1/1/2026.

L’omesso o tardivo versamento dell’imposta non invalida l’estromissione, ma comporta l’iscrizione a ruolo, con possibilità di ravvedimento operoso.

Effetti fiscali

Dal 1° gennaio 2026, gli immobili estromessi sono assoggettati al regime fiscale dei soggetti non imprenditori, sia ai fini delle imposte dirette sia indirette.

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