Ufficio stampa
La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali, consentendo il trasferimento degli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella privata senza passaggio di proprietà, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.
Soggetti ammessi
Possono beneficiare dell’agevolazione:
imprenditori individuali in attività al 30/9/2025 e ancora tali al 1/1/2026;
imprenditori individuali in liquidazione, purché non conclusa al 1/1/2026;
eredi o donatari che proseguono l’attività in forma individuale.
Sono esclusi:
lavoratori autonomi ed enti non commerciali;
contribuenti in regime forfettario;
soggetti che hanno perso la qualifica di imprenditore individuale prima del 1/1/2026.
Immobili interessati
Rientrano nell’agevolazione gli immobili strumentali per natura o per destinazione:
posseduti al 30/9/2025;
ancora posseduti al 1/1/2026.
Sono esclusi:
beni merce;
immobili non strumentali o già destinati a finalità estranee all’impresa prima del 1/1/2026.
La concessione in uso a terzi successiva al 30/9/2025 non preclude l’agevolazione, se il requisito di strumentalità era presente a tale data.
Modalità di determinazione dell’imposta
L’estromissione genera una plusvalenza fiscale, pari alla differenza tra:
valore normale (o catastale) dell’immobile;
costo fiscalmente riconosciuto.
La plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva dell’8%, da versare:
60% entro il 30/11/2026;
40% entro il 30/6/2027.
È possibile assumere:
il valore normale;
il valore catastale;
un valore intermedio tra i due.
L’agevolazione è ammessa anche in assenza di plusvalenza.
Aspetti contabili
Per i soggetti in contabilità ordinaria, l’operazione comporta:
l’uscita dell’immobile dal libro cespiti;
la rilevazione della plusvalenza solo ai fini dell’imposta sostitutiva,
senza effetti sul reddito d’impresa.
Gli immobili devono risultare annotati nell’inventario o nei registri fiscali (salvo quelli acquistati prima del 1° gennaio 1992).
Esercizio dell’opzione
L’estromissione si perfeziona tramite comportamento concludente, mediante contabilizzazione:
entro il 31/5/2026;
con effetto retroattivo dal 1/1/2026.
L’omesso o tardivo versamento dell’imposta non invalida l’estromissione, ma comporta l’iscrizione a ruolo, con possibilità di ravvedimento operoso.
Effetti fiscali
Dal 1° gennaio 2026, gli immobili estromessi sono assoggettati al regime fiscale dei soggetti non imprenditori, sia ai fini delle imposte dirette sia indirette.





