Controlli incrociati su investimenti e bonus

Ufficio stampa

In arrivo controlli incrociati tra ministero delle imprese (Mimit), Agenzia delle entrate e Gse sulle operazioni che hanno dato luogo all’utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0, misura finanziata dal Pnrr.

Le finalità per perseguire azioni di recupero dell’incentivo
Ciò anche al fine di perseguire eventuali azioni di recupero dell’incentivo nel caso in cui fosse stato indebitamente fruito, riversando le somme recuperate ad integrazione dei fondi destinati a completare il sostegno alle operazioni 4.0 agevolabili, iniziate nel 2025 e che verranno terminate entro il prossimo 30 giugno 2026, come previsto dalla normativa vigente, da chi ha versato lo scorso anno il 20% dell’acconto sull’acquisto dei beni.

Potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico

Sempre al fine di imprimere maggiore velocità al completamento degli ultimi atti previsti dal Pnrr italiano, il Mimit verrà autorizzato ad avvalersi sulla base di apposite convenzioni, di enti in house (o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici) per il potenziamento e l’estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico.

Agevolazioni ZES unica Mezzogiorno

Lo schema di decreto prende anche in considerazione le possibilità di cumulo delle agevolazioni di cui alla Zes unica Mezzogiorno secondo cui «Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, finanziate con risorse nazionali ed europee».

il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest’ultima, e del Gse – Gestore dei servizi energetici, stabilendo in apposite convenzioni le specifiche con cui potersi avvalere dei predetti dati.

Quali sono le Procedure e scadenze per i controlli
Queste convenzioni dovranno in ogni caso prevedere, anche in deroga all’art. 68 del d.p.r. 600/1973, in tema di violazione del segreto d’ufficio, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti, nonché l’individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli target individuati dal Pnrr.

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