Il mantenimento di partecipazioni incompatibili con il regime agevolato può comportare il recupero delle imposte e l’applicazione di sanzioni. Le contestazioni descritte riguardano il periodo d’imposta 2020.
La presenza di una partecipazione societaria può incidere sul diritto a utilizzare il regime forfettario. Al centro degli accertamenti illustrati vi sono i contribuenti che hanno continuato ad applicare il regime nel 2020 senza aver eliminato, entro la fine del 2019, una partecipazione che ne impediva l’utilizzo.
Il disconoscimento dell’agevolazione comporta il ricalcolo della tassazione secondo le regole ordinarie, con il recupero dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Iva dovuta sulle operazioni effettuate. A questi importi possono aggiungersi le sanzioni connesse alle violazioni contestate.
Quando la partecipazione è incompatibile
La disciplina richiamata nell’articolo prevede l’esclusione dal regime forfettario per chi esercita un’attività d’impresa, un’arte o una professione e partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari riconducibili all’articolo 5 del Tuir.
Per queste situazioni, l’incompatibilità non dipende dalla somiglianza tra l’attività individuale e quella svolta attraverso la partecipazione.
Diverso è il caso delle società a responsabilità limitata: la verifica riguarda sia il controllo diretto o indiretto sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate a quella del contribuente. La sola detenzione di una quota in una Srl, quindi, non determina automaticamente l’esclusione.
Il periodo transitorio del 2019
La modifica normativa introdotta con la legge di bilancio 2019 era stata accompagnata da un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella circolare n. 9/E del 2019.
Per i contribuenti che si trovavano già nella situazione ostativa al 31 dicembre 2018 era stata riconosciuta la possibilità di applicare il regime anche nel 2019, a condizione di rimuovere l’incompatibilità entro la fine di quell’anno.
In assenza di tale intervento, il regime agevolato non risultava più applicabile dal 2020, annualità alla quale si riferiscono le contestazioni descritte.
Il ricalcolo delle imposte
Quando viene accertata la mancanza dei requisiti, il reddito dichiarato nel regime forfettario viene rideterminato secondo le regole applicabili al caso concreto.
Nell’accertamento riportato, l’Ufficio ha ricostruito i compensi utilizzando le Certificazioni uniche e ha riconosciuto una quota di spese nel calcolo del reddito. Si tratta di una modalità riferita al caso esaminato, che non costituisce una deduzione automaticamente applicabile a tutti i contribuenti.
Sul reddito rideterminato vengono calcolate l’Irpef progressiva e le addizionali, tenendo conto dell’imposta sostitutiva già versata. La contestazione può riguardare anche l’Iva non applicata alle operazioni attive.
Le conseguenze sanzionatorie
Alle maggiori imposte possono aggiungersi sanzioni per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione Iva e violazioni degli obblighi di fatturazione. La loro determinazione dipende dalle violazioni accertate, dalla disciplina applicabile al periodo interessato e dalle regole sul cumulo giuridico.
La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di verificare tutte le condizioni di accesso e permanenza nel regime forfettario: oltre ai limiti di ricavi e compensi, assumono rilievo anche le partecipazioni detenute e le eventuali cause di esclusione.





