L’esperto del movimento e il chinesiologico elevato alla quarta potenza

Il Decreto Legislativo n. 36/2021 contiene le nuove norme di disciplina degli Enti sportivi professionistici e dilettantistici e del rapporto di lavoro sportivo per l’attuazione dei principi e dei criteri direttivi del Legislatore del 2019, ma pone anche il focus sul valore dello sport capace di indurre un adattamento fisiologico nel corpo anche per finalità di prevenzione della salute orientata alla ricerca del benessere complessivo della persona nella sua dimensione interiore e psicofisica.

In questo proscenio si colloca la nuova figura del chinesiologo che non fa parte dello spettacolo offerto dagli sportivi in campo ma ne anticipa in allenamento quelle che saranno le gesta sportive.

Segnatamente all’art. 41.1 del suindicato Decreto riceve riconoscimento espresso il chinesiologo nella quadri-ripartizione indicata di seguito:

“Al fine del corretto svolgimento delle attivià’ fisico motorie e della tutela del benessere nonchè dellapromozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività’ motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.”

I differenti livelli di competenza corrispondono agli elevati requisiti richiesti al professionista per ricoprire gli incarichi dei servizi offerti all’interno delle palestre, dei centri sportivi e degli impianti outdoor e indoor.

In buona sostanza, i corsi di attività motoria e sportiva dovranno svolgersi con il coordinamento di un chinesiologo oppure di un istruttore di una specifica disciplina in possesso di equipollente abilitazione professionale (Art. 42, co.1).

La Legge prevede anche che deve essere data adeguata pubblicità dei nominativi dei professionisti de quo.

Nei successivi commi 3 e 4 dell’ articolo in narrazione , si precisa che l’istruttore di disciplina ad hoc deve possedere i “requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.” e si palesa un elenco tassativo delle attività esentate dall’obbligo di cui al co. 1 che precede.

In ultimo stabilite due prescrizioni, una di natura sanzionatoria e l’altra a carattere di ammonimento:

1) da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 10.000,00 le sanzioni inflitte dal Comune competente per territorio ai trasgressori del co.1 suddetto;

12) presidi di primo soccorso obbligatori in ossequio alla normativa vigente e presenza assicurata di almeno un operatore in possesso del certificato di Supporto Vitale di Base (BLS relativo alle manovre manuali di primo soccorso) e Defibrillazione Precoce (BLSD relativo alla capacità d’intervento in caso di arresto cardiocircolatorio e al corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno).

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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