L’intelligenza artificiale un presidio dei diritti, non della decisione

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel perimetro del diritto non rappresenta una semplice evoluzione tecnica, ma configura una vera e propria rivoluzione copernicana che tocca le fondamenta stesse del patto costituzionale, sollevando interrogativi radicali tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La retorica dominante, spesso permeata da venature neoliberiste, tende a dipingere l’algoritmo come un’entità intrinsecamente neutrale, un solvente universale capace di azzerare i ritardi endemici dei tribunali e rendere scientifici i flussi decisionali.

Tuttavia, l’atto del giudicare non è un’operazione logistica da automatizzare o un’equazione matematica da risolvere.

La giustizia costituisce una manifestazione eminentemente umana di interpretazione assiologica, di comprensione del dolore e di bilanciamento dei conflitti sociali.

Di fronte alle derive tecnocratiche, si avverte con urgenza la necessità di ridefinire il rapporto tra l’essere umano e lo strumento computazionale, delineando un modello di diritto asimmetrico in cui l’innovazione tecnologica sia concepita esclusivamente come presidio di emancipazione del cittadino e rimanga, al contempo, un tabù assoluto e invalicabile per il potere giudicante e per l’apparato investigativo dello Stato.

La necessità di questo scrutinio critico si impone con forza in un momento storico in cui i quadri normativi sovranazionali cercano di imbrigliare i sistemi computazionali, classificando l’amministrazione della giustizia tra i settori ad alto rischio.

Eppure, la logica della conformità burocratica rischia di risultare insufficiente se non si affronta la vera posta in gioco: la perimetrazione del potere nell’era digitale. Il cittadino vive quotidianamente una profonda asimmetria informativa, culturale ed economica nell’accesso alla tutela giurisdizionale. In questo scenario, l’algoritmo può e deve operare come uno scudo. Consentire al singolo di avvalersi di modelli analitici avanzati significa abbattere le barriere formali che rendono la comprensione delle leggi un privilegio aristocratico, realizzando l’imperativo dell’uguaglianza sostanziale.

Attraverso la mappatura delle tendenze giurisprudenziali e l’analisi statistica dei precedenti, l’intelligenza artificiale offre un supporto alla difesa tecnica, livellando i dislivelli di partenza senza mai sostituirsi alla mediazione insostituibile dell’avvocato. Lo strumento potenzia la facoltà di resistenza della persona contro le pretese della pubblica autorità, offrendo una bussola cognitiva sin dalle prime fasi del confronto con lo Stato.

Al contrario, sul versante della decisione del magistrato e dell’azione investigativa, l’interdizione algoritmica deve essere totale e senza sfumature.

Il divieto formale per l’organo giudicante non discende solo dalle attuali opacità ingegneristiche dei modelli di apprendimento profondo, la cui inaccessibilità logica nega l’obbligo costituzionale di motivazione. L’impedimento resterebbe categorico anche qualora la tecnologia raggiungesse una perfetta trasparenza esplicativa. Il giudizio, infatti, implica una scelta di volontà e di responsabilità etica che non può essere delegata a un codice binario. Sottoposto a insostenibili pressioni di produttività statistica e a rigidi target di smaltimento dei ruoli, un giudice autorizzato a utilizzare sistemi predittivi finirebbe inevitabilmente per cedere a una strisciante pigrizia burocratica, adagiandosi sulle soluzioni standardizzate offerte dal software. Si produrrebbe così una deresponsabilizzazione del giudicante e una pericolosa cristallizzazione del passato. Il diritto si evolve proprio spezzando le regolarità storiche, accogliendo l’inedito e valorizzando l’eccezione del caso singolo.

Automatizzare il verdetto significa espellere il dubbio metodologico dal processo e trasformare il magistrato nel mero validatore di un calcolo probabilistico estraneo alla specificità del fatto.

Questa separazione invalicabile tra la macchina e la cabina di regia del giudizio trova la sua giustificazione profonda nella struttura stessa della sovranità democratica. Il principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo stabilisce un legame indissolubile tra l’esercizio del potere coercitivo e la responsabilità politica e giuridica del soggetto giudicante.

Il magistrato risponde delle proprie decisioni davanti alla legge e alla propria coscienza, esponendosi al controllo dell’ordinamento.

Una macchina è strutturalmente priva di soggettività politica ed etica. Introdurre l’algoritmo nella formulazione formale della decisione significa spezzare la catena di deleghe sovrane che conferisce validità agli atti giurisdizionali. La fonte reale del potere si sposterebbe surrettiziamente dal funzionario dello Stato al programmatore o all’azienda fornitrice del codice, degradando il giudice a esecutore di un potere extra-legale e sottraendo l’amministrazione della giustizia al controllo democratico della collettività.

La divergenza tra intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale si consuma anche sul piano epistemologico e metodologico. L’algoritmo opera secondo schemi induttivi, aggregando immense moli di dati storici per normalizzare la realtà e proiettare la regolarità statistica sul presente. Al contrario, il processo persegue l’equità, intesa come il correttivo necessario della legge astratta applicata all’irripetibilità del comportamento umano.

La giurisdizione non cerca la condotta media, ma la verità storica e soggettiva dedotta in giudizio. Ridurre il caso concreto a una classe di equivalenza preesistente cancella l’individualità della persona. L’essenza del diritto si manifesta non nella gestione della normalità calcolabile, ma nel momento della decisione sulla rottura eccezionale. L’algoritmo è strutturalmente cieco di fronte all’eccezione, poiché sa decidere solo uniformando il reale alla media.

Sostituire l’ermeneutica e la comprensione del contesto con la statistica probabilistica equivale a negare la natura assiologica dell’esperienza giuridica.

I pericoli di uno sbilanciamento tecnologico a favore dell’apparato statale emergono con chiarezza sia nel settore delle indagini che nell’ambito della giustizia di tipo regolatorio o tributario.

Quando l’autorità giudiziaria o l’organo d’accusa si avvalgono di strumenti informatici avanzati, il principio del giusto processo e della parità delle armi rischia di svuotarsi dall’interno.

Il cittadino non si trova più a contrastare una tesi avversaria criticabile e confutabile nel contraddittorio, ma deve scardinare una presunzione di infallibilità scientifica calata dall’alto della cattedra magistratuale o dall’infrastruttura investigativa.

Se l’uso dell’intelligenza artificiale venisse concesso allo Stato inquirente per orientare le imputazioni o formulare i giudizi, l’architettura processuale si trasformerebbe in un ecosistema opaco in cui le informazioni di polizia, gli elementi di intelligence e i dati transfrontalieri confluirebbero nel fascicolo processuale senza una reale tracciabilità della loro genesi, precludendo alla difesa la possibilità di verificarne l’origine e l’attendibilità.

In settori ad alta densità burocratica e serialità documentale, come il contenzioso tributario o la gestione dei termini processuali, si fa strada l’ipotesi di una giustizia predittiva in chiave ausiliaria, definibile come una tecnologia di supporto mitigata e circoscritta. In questi ambiti, l’algoritmo potrebbe astrattamente essere impiegato per compiti di mera regolarità formale, come il controllo automatico del rispetto delle scadenze per l’impugnazione degli atti o la verifica dei presupposti di ammissibilità dei ricorsi.

Tuttavia, anche in questa dimensione apparentemente servente, il rischio di sconfinamento è immanente. Il controllo del tempo del processo e la decadenza dai termini non sono mai questioni puramente matematiche.

Dietro il mancato rispetto di una scadenza possono celarsi cause di forza maggiore, legittimi impedimenti o profili di flessibilità interpretativa che richiedono una valutazione discrezionale e un apprezzamento umano guidato dal principio di equità.

Affidare la ghigliottina dei termini a un automatismo software significa privare l’ordinamento della capacità di correggere le proprie rigidità formali dinanzi alle contingenze della vita reale. L’intelligenza artificiale, persino quando si dichiara mite e limitata alle funzioni di cancelleria, deve rimanere confinata all’organizzazione logistica e alla catalogazione documentale, senza mai lambire il nucleo del vaglio giuridico, pena la trasformazione della legalità in un meccanismo cieco e punitivo.

La tendenza strutturale degli ordinamenti moderni verso l’integrazione sovranazionale dei dati e il potenziamento dei mandati delle agenzie di cooperazione giudiziaria e di polizia accelera questa urgenza di tutela. Le istituzioni europee spingono per la creazione di ecosistemi informativi integrati, spazi condivisi di dati di polizia, infrastrutture cloud sovrane e strumenti automatizzati di incrocio delle evidenze per combattere la criminalità transfrontaliera.

Questa accelerazione risponde a esigenze reali di efficienza investigativa di fronte a fenomeni criminali dematerializzati e fluidi.

Tuttavia, l’integrazione sovranazionale rischia di creare zone d’ombra se non si garantisce una paritetica evoluzione dei diritti difensivi.

La trasparenza della genesi della prova deve rimanere un pilastro invalicabile: ogni dato utilizzato nel procedimento nazionale deve essere riconducibile a una fonte identificabile e contestabile.

La difesa deve poter conoscere il percorso logico attraverso cui il risultato investigativo è stato generato, inclusi i criteri di matching delle banche dati, gli alert dei sistemi di monitoraggio e i limiti di utilizzabilità del materiale raccolto. Un’Europa della sicurezza che non corra di pari passo con l’Europa delle garanzie processuali tradirebbe il proprio mandato costituzionale.

L’asimmetria processuale deve quindi operare come un correttivo compensativo, un principio cardine volto a riequilibrare il dislivello nativo tra l’individuo e la forza dello Stato. Se l’intelligenza artificiale rimane un tabù per l’autorità pubblica, la difesa deve invece poterla utilizzare liberamente per esplorare le pieghe dell’ordinamento, rintracciare orientamenti minoritari e proporre tesi interpretative innovative.

Quando il cittadino, assistito dall’algoritmo, introduce nel processo un’eccezione microscopica o una lettura inedita della norma, costringe il giudice umano a esercitare la sua funzione più nobile: il discernimento critico.

Privato della stampella tecnologica della verità statistica, il magistrato è obbligato a confrontarsi con la complessità del reale, a esercitare l’ascolto e a motivare la propria decisione in scienza e coscienza.

La tenuta democratica di un ordinamento non si misura dall’indice di digitalizzazione dei suoi uffici, ma dallo spazio di libertà effettiva garantito all’ultimo dei consociati.

Spostare il baricentro dell’intelligenza artificiale dalla cabina di regia del potere alla trincea dei diritti costituisce l’unica strategia percorribile per disinnescare la distopia di una giustizia senza uomini.

La decisione del giudice umano è provvidenzialmente superiore a quella della macchina non perché sia infallibile, ma precisamente perché è fallibile, drammatica ed empatica. La giurisdizione rappresenta un atto etico e personalista, l’incontro tra chi ha sofferto o sbagliato e chi è chiamato a giudicare.

Giudicare un proprio simile implica un dovere di prossimità e una comprensione profonda delle miserie umane, finalizzata alla restaurazione del legame sociale spezzato. Un software privo di carne, di coscienza morale e di capacità di soffrire non potrà mai esercitare questa funzione. L’intelligenza artificiale potrà configurarsi come un valido baluardo di civiltà giuridica solo a patto che rimanga uno strumento nelle mani del popolo, lasciando che il destino degli uomini sia presidiato dall’insostituibile e faticosa ricerca della coscienza umana.

𝘼 𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙫𝙫. 𝘼𝙡𝙛𝙤𝙣𝙨𝙤 𝙎𝙘𝙖𝙛𝙪𝙧𝙤
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑎𝑝𝑖

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.

F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale
Professioni Intellettuali

CONTATTI