Lavoratori sportivi e obblighi di sorveglianza sanitaria

Il D. Lgs. n. 81/2008, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute – nei luoghi di lavoro – da salvaguardare al di sopra di ogni altro interesse, in particolare all’art. 41 prevede specifici obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori sportivi. Innanzitutto, presso i centri di medicina dello sport accreditati devono essere programmati ciclici controlli medici. Ogni atleta è soggetto a controlli periodici e a test di routine. Gli esami da svolgere devono essere annotati nella c.d. scheda sanitaria. In relazione alla tipologia dell’attività sportiva è necessario elaborare un calendario per l’effettuazione delle rivalutazioni diagnostiche,strumentali e cliniche (c.d. di secondo livello). Il medico specialista in medicina dello sport, deputato ai controlli, ut supra, deve aggiornare periodicamente ogni singola scheda che richiede, inoltre, un duplice obbligo di conservazione da parte dell’atleta e del datore di lavoro fino al termine della scadenza contrattuale.

I costi sanitari sono a carico delle Società sportive. In ultimo, alle Federazioni nazionali / alle Discipline Associate / agli Enti di promozione sportiva sono riconosciute le facoltà di sottoscrivere convenzioni con le Regioni per garantire l’effettuazione degli esami e dei controlli suindicati (cfr. art. 12 CCNL n. H07E registrato presso il CNEL). Lo sforzo fisico intenso può peggiorare ad es. l’attività cardiaca e senza i requisiti richiesti non può essere svolta l’attività agonistica. Ovviamente, ogni esame ha ad oggetto una pluralità di finalità, tra le quali ad esempio: di screening salva-vita; di prevenzione dei casi di infortunio; gestione del trauma; ottimizzazione del recupero biomeccanico e funzionale della muscolatura.

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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