Di regola l’orario di lavoro è contenuto nelle complessive 40 ore settimanali, spalmate su 5 o 6 giorni consecutivi, oppure calcolato come media su intervalli di tempo plurisettimanali.
Tuttavia, per le collaborazioni coordinate e continuate le parti contraenti possono determinare – con reciproco consenso – differenti modalità di coordinamento della prestazione di lavoro.
Il committente può suggerire indicazioni di natura tecnica e organizzativa al collaboratore, sulla scorta delle proprie necessità organizzative.
In quest’ ultima ipotesi, non si tratta dell’esercizio di un potere direttivo da parte del committente ma di una esigenza di collegamento funzionale tra le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro e gli obiettivi aziendali.
Sono ammessi regimi orari settimanali ridotti (ROL) mediante previsioni di assorbimento pro-capite per ciascun lavoratore e su base annua.
“Le parti possono concordare le fasce orarie entro le quali il Collaboratore eseguirà la prestazione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali, ferma restando l’autonomia di quest’ultimo nella scelta della collocazione temporale dell’attività pattuita in assenza di specifici vincoli di orario. Il Committente può mettere a disposizione del Collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione anche qualora la prestazione sia resa in modalità di lavoro da remoto, senza che con ciò venga meno l’ autonomia del rapporto di collaborazione.
Le parti possono stabilire che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il collaboratore ne dia tempestivamente avviso al Committente, tuttavia senza obbligo di giustificazione o autorizzazione. L’ attività del Collaboratore può essere individuata anche in uno specifico progetto.
Non è consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le parti contraenti.
Eventuali modifiche alle condizioni contrattuali avranno efficacia solo se sottoscritte dalle parti.
Nell’ipotesi in cui il Committente adotti specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, ecc.) gli stessi devono essere messi a conoscenza del Collaboratore, al fine di consentirgli di agire coerentemente con essi” (cfr. CCNL H07E).
In merito al quadro disciplinare delineato dall’art. 37 del D. Lgs. 36/2021 occorre fare delle distinzioni.
Nell’area del dilettantismo, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura
amministrativa e gestionale (figure accessorie con mansioni di supporto, quali ad es.: attività di segreteria, contabilità, pulizie, giardinaggio, etc.) occupati presso SSD, ASD, EPS, etc., con funzioni non segnatamente sportive, vengono inquadrati tra i lavoratori a carattere non sportivo ma possono ricevere la qualifica ordinaria ex art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c. con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS – senza le tutele specifiche dei lavoratori sportivi – ed hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale (cfr. artt. 37 co. 1 e 35, co. 2 ex D. Lgs. 36/2021)
Si presume, invece, il vincolo di co.co.co speciale sportivo per il settore dilettantistico per gli istruttori, gli atleti ed i tecnici (ad es. per quest’ultimo nello svolgimento dell’attività di allenamento).
Questi ultimi sono soggetti al monte complessivo orario di 24 ore settimanali (al netto delle gare) e beneficiano di specifiche agevolazioni contributive e fiscali (quale ad esempio, l’applicazione del regime di no tax area fino alla soglia di fatturazione pari ad € 15.000,00).





