Ufficio Stampa
Gli enti locali dovranno liberarsi delle imprese in crisi per salvare le opere del Pnrr.
Se l’impresa, a cui sono stati appaltati lavori finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, la pubblica amministrazione dovrà necessariamente disporre la risoluzione del contratto in modo da assicurare il completamento dei lavori entro la deadline prevista dall’Europa.
Risoluzione del contratto, l’impresa sarà tenuta al pagamento delle penali di ritardo
Una volta risolto il contratto, l’impresa sarà tenuta al pagamento delle penali da ritardo già maturate all’atto della risoluzione, mediante escussione della garanzia definitiva presentata oppure compensando i crediti già maturati dall’impresa verso l’amministrazione.
Quando dovrebbero essere utilizzati i crediti maturati dall’ impresa
Tali crediti, se maturati dall’impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, dovranno essere utilizzati dalla p.a. per l’integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori.
Chi resterebbe senza tutele
Restano senza tutele, rispetto alla precedente versione dell’emendamento, subappaltatori e subcontraenti i cui contratti siano stati depositati presso l’amministrazione. I crediti residui saranno versati alla massa attiva della procedura.





