Premi sportivi dilettantistici: dal 2026 torna l’esenzione totale per i premi sotto i 300 euro

Segreteria FISAPI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti essenziali sul trattamento fiscale dei premi sportivi erogati ad atleti e tecnici che operano nel settore del dilettantismo. La principale novità riguarda l’applicazione di un’esenzione totale dalla ritenuta del 20% per i premi di modico valore.

Tuttavia, a causa di ritardi normativi, l’operatività di questa esenzione è scaglionata nel tempo, creando un regime transitorio tra il 2025 e il 2026.

Il regime transitorio 2025 e la ripartenza nel 2026
Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D. Lgs. n. 33/2025) ha ristabilito l’esenzione dalla ritenuta per i premi che non superano l’importo complessivo di 300 euro annui corrisposti dal medesimo sostituto d’imposta. Poiché, però, il Testo Unico si applica a partire dal 1° gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:

Premi 2025: Per le somme erogate a titolo di premio nel corso del 2025, il sostituto d’imposta è obbligato ad applicare la ritenuta alla fonte del 20% su tutti gli importi, indipendentemente dalla loro entità.

Rimborso 2026: I soggetti che nel 2025 hanno ricevuto premi complessivamente non superiori a 300 euro potranno richiedere il rimborso delle ritenute versate a partire dal 2026.

Premi dal 2026: Dal 1° gennaio 2026, l’esenzione sarà operativa a pieno regime: i premi di importo complessivo fino a 300 euro annui non saranno soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Se l’importo supera tale soglia, l’intero premio erogato sarà assoggettato a ritenuta.

L’esenzione riguarda i premi per i risultati sportivi ottenuti, inclusa la partecipazione a raduni, ma non si applica ai premi che costituiscono parti variabili della retribuzione stabilite in un contratto di lavoro sportivo (sia dipendente che autonomo), i quali seguono il regime fiscale ordinario della categoria reddituale di appartenenza.

Premi agli Enti Sportivi e professionisti
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la ritenuta del 20% non si applica alle somme corrisposte direttamente all’ente sportivo di appartenenza dell’atleta o del tecnico, escludendole dal campo di applicazione di tale imposta.

Diversa è l’ipotesi per gli atleti e i tecnici professionisti convocati nelle squadre nazionali: in questo caso, le somme corrisposte dalle Federazioni Nazionali a titolo di premio ricadono nell’ambito dell’attività federale dilettantistica e sono, quindi, assoggettate alla ritenuta del 20%. Se, invece, tali somme sono parte del compenso contrattuale per la prestazione di lavoro professionale con la Federazione, esse rientrano nel reddito di lavoro ordinario.

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