Fisco: chiarimenti sull’imposizione delle riserve nelle trasformazioni agevolate

Ufficio Stampa FISAPI

Le nuove regole fiscali sulle trasformazioni societarie
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito alla tassazione delle plusvalenze generate nelle operazioni di trasformazione agevolata in società semplice. Secondo i chiarimenti, la plusvalenza contabilizzata come differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, pur non concorrendo alla determinazione della base imponibile, costituisce una riserva di utili soggetta a tassazione come dividendo con aliquota del 26%.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento arriva a seguito di un interpello presentato in merito alla trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice, secondo quanto previsto dalla legge n. 207/2024 che ha reintrodotto l’agevolazione già prevista in precedenti normative.

La posizione dell’Agenzia stabilisce che le riserve generate dalla trasformazione non sono esenti, ma vanno tassate al pari dei dividendi ordinari, per la parte eccedente la plusvalenza già assoggettata a imposta sostitutiva dell’8%.

Le principali questioni interpretative
Le domande dell’istante hanno riguardato diversi profili fiscali:
• Base imponibile IVA e leasing: l’Agenzia ha confermato che la base imponibile deve comprendere anche i canoni di leasing pagati, inclusa la quota interessi, ai fini del calcolo dell’imposta.
• Rettifica della detrazione IVA: è stata confermata la regola del ricalcolo proporzionale, con l’eccezione dei casi in cui i beni siano da considerarsi sostanzialmente acquistati prima del riscatto (ad esempio con maxi-canoni iniziali).
• Autofattura e imposizione diretta: l’Agenzia non ha accolto la tesi dell’irrilevanza ai fini delle imposte dirette, sostenendo che le plusvalenze contabili concorrono a formare riserve di utili da tassare.
• Operazioni di permuta: per i beni esclusi dal regime agevolativo, resta ferma l’applicazione della tassazione ordinaria.

Implicazioni per le imprese
Le conclusioni fornite dall’Agenzia delle Entrate uniformano il trattamento fiscale delle riserve generate negli anni precedenti con quelle derivanti dall’operazione di trasformazione, riducendo l’effettivo vantaggio dell’agevolazione. Questo approccio solleva dubbi in merito alla coerenza della norma, in quanto le trasformazioni agevolate rischiano di perdere parte della loro efficacia incentivante.

Conclusione
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria segnano un passaggio rilevante nella disciplina delle trasformazioni societarie agevolate, imponendo alle imprese una valutazione più attenta degli impatti fiscali. Le plusvalenze, pur escluse dalla base imponibile, non sono prive di conseguenze: trasformarsi in società semplice comporta infatti l’obbligo di considerare le riserve come utili distribuiti, soggetti a tassazione al 26%.

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