Debiti col fisco, il professionista perde tutto. Al dipendente resta il 90%

Dal 15 giugno la Pubblica Amministrazione trattiene l’intero compenso, IVA compresa, a chi ha cartelle scadute. Lo stipendio del lavoratore subordinato resta protetto dall’art. 72-ter. Nel mirino anche gli avvocati del gratuito patrocinio. FISAPI chiede al Legislatore la stessa misura per tutti i lavoratori.

Lo stesso debitore, la stessa cartella da 5000 euro, due Stati diversi. Se percepisce uno stipendio, il fisco può toccargli al massimo un decimo della busta paga. Se emette una fattura a una pubblica amministrazione, lo Stato se la tiene tutta.

È l’effetto del nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e operativo dal 15 giugno: prima di pagare un compenso a un libero professionista, la PA verifica se quest’ultimo ha cartelle scadute per almeno 5.000 euro e, in caso affermativo, versa il dovuto direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al professionista arriva l’eventuale eccedenza. Niente sospensione, niente pignoramento notificato, nessun contraddittorio: una ritenuta alla fonte di natura esattoriale, sul 100% della parcella.

La circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha chiarito che il meccanismo colpisce anche le prestazioni rese prima di quella data ma liquidate dopo, e che riguarda espressamente gli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato, gli ausiliari del giudice e i periti. Anni di lavoro già svolto finiscono nella trattenuta al primo mandato di pagamento.

Lo stipendio è intoccabile, la parcella no

Per il lavoratore dipendente l’ordinamento ragiona in modo opposto. L’art. 72-ter dello stesso DPR 602 consente all’Agente della riscossione di pignorare un decimo dello stipendio fino a 2.500 euro netti, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre. L’ultima mensilità accreditata è protetta, le giacenze sul conto sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale, e serve comunque un atto di pignoramento contro cui opporsi.

Neppure l’estensione ai dipendenti pubblici, in vigore da gennaio, ha cambiato la sostanza: l’amministrazione sospende il pagamento per consentire il pignoramento, e quel pignoramento resta soggetto ai limiti di legge. Il fondamento è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione deve garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Ma l’art. 36 parla di lavoratore, non di lavoratore subordinato. Per l’avvocato che vive di difese d’ufficio, per il consulente tecnico, per il professionista che assiste un ente pubblico, quel compenso è l’esatto equivalente dello stipendio: paga l’affitto dello studio, i contributi, i collaboratori, la famiglia. La Corte costituzionale ha sempre collegato i limiti di pignorabilità alla funzione alimentare del reddito da lavoro, non alla sua qualificazione fiscale. Qui invece il Legislatore ha scelto il soggetto più tracciabile e meno organizzato, e lo ha trattato peggio di chiunque altro. Anche peggio delle imprese: un fornitore con gli stessi debiti incassa senza controlli ogni fattura sotto i 5.000 euro e, sopra soglia, ottiene sessanta giorni per regolarizzare. Il professionista non ha né la franchigia né il tempo.

L’IVA trattenuta diventa un nuovo debito

C’è poi un effetto perverso che la norma non ha previsto. La trattenuta colpisce l’intera fattura, IVA e contributo integrativo compresi. Ma l’IVA non è reddito del professionista: è una somma che egli riscuote per conto dello Stato e deve riversare con la liquidazione periodica, a prescindere dall’incasso. Lo stesso vale per il contributo integrativo, per legge a carico del cliente e dovuto alla Cassa. Se lo Stato si tiene anche quelle somme a compensazione del debito pregresso, il professionista deve versare entro poche settimane un’IVA e un contributo che non ha mai incassato. Una partita che doveva essere di puro giro con l’erario si trasforma in un nuovo debito a suo carico, con sanzioni e interessi. Il meccanismo nato per riscuotere cartelle vecchie ne genera di nuove. E le imposte sul compenso trattenuto restano dovute: si viene tassati su somme mai entrate in cassa.

Chi difende i poveri

L’aggravante più seria riguarda il gratuito patrocinio. Il dipendente pubblico ha lo Stato come datore di lavoro, e una compensazione tra crediti e debiti verso lo stesso soggetto ha almeno una logica. L’avvocato del patrocinio a spese dello Stato ha invece come cliente un privato indigente; lo Stato interviene solo come pagatore sostitutivo, per garantire il diritto di difesa dell’art. 24 della Costituzione. Usare quel pagamento come leva di riscossione trasforma una funzione di garanzia costituzionale in uno strumento esattoriale. Il compenso del difensore d’ufficio è già ridotto per legge e pagato con anni di ritardo; se si aggiunge il rischio di non incassarlo affatto, la scelta razionale per molti sarà cancellarsi dagli elenchi. Meno difensori significa meno accesso alla giustizia proprio per chi non può pagarla.

Come Confederazione dei sindacati autonomi delle professioni intellettuali non chiediamo l’impunità fiscale di nessuno. Chiediamo la stessa misura che l’ordinamento riserva al lavoratore dipendente, perché il reddito da lavoro autonomo svolge la stessa funzione alimentare e merita la stessa tutela costituzionale.

Quattro correzioni, tutte già presenti nell’ordinamento per altre categorie: trattenuta massima di un quinto, graduata per fasce, mai il 100%; esclusione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato e incarichi giudiziari, che non remunerano un servizio alla PA ma attuano il diritto di difesa di un terzo; un contraddittorio preventivo, anche breve, per documentare rateazioni e contestazioni pendenti; una soglia del singolo pagamento allineata a quella di imprese e fornitori. E, in ogni caso, l’esclusione dalla trattenuta di IVA e contributo integrativo, che non sono reddito del professionista.

Su questi punti FISAPI porterà le proprie proposte agli Ordini, alle Casse di previdenza e alle forze parlamentari. Senza queste correzioni la norma resta quello che è: un trattamento deteriore riservato a chi lavora in proprio, a parità di debito e di Costituzione. Tutelare chi tutela non è un privilegio di categoria. È la condizione perché il diritto alla difesa dei meno abbienti continui a esistere.

di Salvatore Testa, Delegato Nazionale FISAPI per l’area Welfare, Previdenza, Bilateralità e Sanità Integrativa

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.

F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale
Professioni Intellettuali

CONTATTI