No a sanzioni e interessi del Fisco nel concordato preventivo con riserva
Non sono dovute sanzioni e interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti della società che, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo con riserva, interrompe il pagamento delle rate concordate con il Fisco. Con il deposito del ricorso si applica infatti il regime di “spossessamento attenuato”, secondo cui il pagamento dei debiti anteriori, inclusi quelli oggetto di rateazione, è consentito solo previa autorizzazione del giudice, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione. Il mancato versamento, imposto dal rispetto di tale vincolo autorizzatorio, non può quindi comportare decadenza imputabile al debitore né far scattare le relative sanzioni, anche nel caso di concordato “in bianco”, in cui piano e proposta vengono presentati successivamente, restando invariato il regime autorizzatorio.
Così ha stabilito la Cassazione civile, sezione tributaria, con ordinanza n. 13242 del 7 maggio 2026, riferita a una disciplina della legge fallimentare ma fondata su un principio oggi recepito dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019).
La norma cardine e il blocco delle sanzioni
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, correggendo parzialmente la motivazione della sentenza d’appello ma confermando la decisione finale: le cartelle esattoriali restano valide per quanto riguarda l’imponibile, mentre non sono dovuti sanzioni e interessi legati alla decadenza dalla rateazione, poiché l’interruzione dei pagamenti è imposta dalla procedura di concordato.
La motivazione deve fare riferimento non solo all’art. 168 del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), ma anche all’art. 167, norma centrale della disciplina.
Il principio del placet giudiziale nel Codice della crisi
Nel concordato preventivo, sia sotto la legge fallimentare sia nel Codice della crisi d’impresa, i pagamenti dei debiti anteriori al deposito del ricorso costituiscono atti di straordinaria amministrazione e richiedono l’autorizzazione del tribunale, previo parere del commissario giudiziale.
Il principio, oggi recepito dall’art. 94 del Ccii, deriva dall’art. 167 della legge fallimentare, che rende inefficaci gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione privi di autorizzazione, consentendoli solo se funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Nel concordato con riserva, anche gli atti urgenti di straordinaria amministrazione sono subordinati alla preventiva autorizzazione del tribunale.
La tutela dei creditori nel concordato in bianco
Il fatto che si tratti di concordato in bianco incide solo sulla struttura della domanda, ma non attenua gli effetti protettivi della procedura: già dalla presentazione del ricorso il debitore non può effettuare pagamenti spontanei di debiti anteriori senza autorizzazione giudiziale, a tutela della par condicio creditorum.





