Registro unico del terzo settore, accesso con delega concesso: le altre novità di una riforma molto attesa

Ufficio Stampa

Una o più persone di fiducia, non necessariamente iscritte a un albo professionale, che, dietro delega, possano accedere al Registro unico del terzo settore (Runts) per conto del rappresentante legale dell’associazione o fondazione non profit. 

In cosa consisterà la delega a terzi soggetti

Uno dei problemi che a oggi manifestava la gestione del Runts era che l’accesso per la domanda di iscrizione e per le ulteriori comunicazioni obbligatorie fosse consentita solo al legale rappresentante dell’ente o, su mandato, al rappresentante della rete associativa a cui l’ente aderiva. Questo creava problemi operativi, soprattutto nel caso di impossibilità oggettiva a operare tale accesso da parte del legale rappresentante dell’ente.
Prevista la previsione della figura del delegato del rappresentante legale, per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario 
I due tipi possibili della delega
  • delega alla compilazione e invio. Il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato.
  • Delega alla compilazione, sottoscrizione e invio. Il delegato, se espressamente autorizzato, può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).
La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (per esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazioneaccreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

 

Il funzionamento corretto del sistema: allegati e conferma di dati, le istruzioni precise da seguire

Sul sito del Mlps sono stati pubblicati gli aggiornamenti agli allegati tecnici (A e B), finalizzati a illustrare il funzionamento informatico del Runts e quindi in concreto a consentire il rilascio delle deleghe informatiche fra il rappresentante legale dell’ente e i soggetti loro fiduciari ai fini delle comunicazioni al Registro.
Nell’allegato “A”, in particolare, si evidenzia come nella delega siano da inserire:
  • i dati del delegato;
  • il codice fiscale dell’ente;
  • le operazioni per le quali si conferisce delega e se in essa si preveda o meno insieme alla compilazione e all’invio dell’istanza anche la sottoscrizione;
  • la tipologia, anche cumulativa, delle istanze che possono essere presentate al Runts;
  • la Pec del delegato.
Successivamente all’inserimento di questi dati il legale rappresentante dell’ente conferma i dati stessi e conferisce la delega.
Il rappresentante legale dell’Ente può fornire la delega anche a più soggetti
Viene inoltre chiarito che il rappresentante legale dell’ente può fornire delega anche a più soggetti

Quali sono le novità più sostanziali della personalità giuridica

Due le novità in tema di personalità giuridica: i comitati, disciplinati dagli artt. 39-42 del codice civile entrano a pieno titolo fra gli enti iscrivibili al Runts (dopo l’apertura avvenuta in tal senso nella circolare n. 5/2015 del Mlps). Essi quindi, così come le associazioni e le fondazioni, potranno acquisire la personalità giuridica secondo il sistema cosiddetto normativo di cui all’art. 22 Cts (Codice del terzo settore).
Inoltre, il decreto correttivo, modificando l’art. 17 del dm 106/2020, prevede per gli enti già personificati che si iscrivono al Runts la possibilità di non produrre la relazione giurata (art. 16 del Cts).
Cosa cambia a riguardo la situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale dovrà essere aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti al ricevimento del verbale da parte del notaio, che dovrà inoltrare l’istanza entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento. L’aggiornamento annuale dovrà avvenire entro giugno attraverso una modifica all’art. 20 vengono implementate le informazioni che entro il 30 giugno di ogni anno gli Ets devono trasmettere telematicamente al Runts. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già comunicati o presenti nel sistema.
A riguardo, viene previsto, non solo per le Odv e le Aps ma per tutti gli Ets, l’obbligo di comunicare entro il 30 giugno il numero dei soci o associati a cui è riconosciuto il diritto di voto distinguendo le persone fisiche dagli enti, il numero dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, il numero dei volontari iscritti nel relativo registro e quelli degli enti aderenti di cui gli enti si avvalgono.

Cosa cambia in caso di cancellazione del Runts

Vengono introdotte rilevanti novità agli articoli 23, 24 e 25 del dm. 106/2020 inerenti ai presupposti, al procedimento e alle conseguenze della cancellazione degli enti dal Runts. Sotto

Cosa inviare in caso di cancellazione dal Runts

  1. 1) un’attestazione rilasciata da un revisore legale, relativa all’entità e alla composizione del patrimonio dell’ente con indicazione dell’eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione;
  2. 2) una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario, con l’indicazione del patrimonio accettato.
Per gli enti che redigono il rendiconto per cassa, oltre allo stesso, aggiornato alla data della delibera, si dovrà allegare ai sensi dell’art. 25, comma 2 un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l’indicazione del relativo valore.
Cosa cambia per gli enti piccoli e per i micro Enti
agli enti piccoli, legittimati a presentare il rendiconto per cassa è richiesta una documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione.
Diversa è la situazione per i micro enti, infine, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva circa l’ammontare del patrimonio non assoggettato a devoluzione.

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