La recente riforma del diritto sportivo ed i correttivi correlati hanno istituito la innovativa figura del lavoratore sportivo che ha acquisito rilevanza giuridica anche in ambito dilettantistico.
L’ordinamento sportivo si è lasciato alle spalle un periodo di incertezze sulla qualificazione da attribuire alle variegate forme di lavoro dello sport, in quanto oggi il sistema normativo è umanocentrico e ruota attorno allo sportivo al contempo considerato lavoratore ex art. 36 cost. come parte più debole del contratto di lavoro che ha diritto ad una esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia.
La contrattazione collettiva ha un’efficacia determinante nella esplicazione pratica di tali principi e, segnatamente, corrobora e meglio individua i diritti irrinunciabili quali: retribuzione proporzionata, durata massima della giornata di lavoro, diritto alle ferie annuali ed ai riposi settimanali.
Tuttavia con il precedente assetto giuridico erano lacunose le tutele previdenziali ed assistenziali in ambito dilettantistico.
Oggi, il lavoratore sportivo si presenta con un’agenda personale in cui annota quotidianamente nuove garanzie, quali: benessere fisico, psicofisico e sociale come da ultimo riconoscimento costituzionale ex art. 33 Carta Fondamentale dei diritti nazionali.
Al passo con i tempi e sul piano pratico, la FISAPI si è fatta promotrice di questi nuovi valori ed ha sottoscritto il CCNL SETTORE SPORT AREA DILETTANTISMO che si suddivide in due parti (norme generali e norme settoriali) e che illustra chiaramente le attuali figure professionali, gli aspetti retributivi ed organizzativi, le norme integrative per la sicurezza, gli strumenti della bilateralità e facilita l’individuazione dei codici ateco





