Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto una proposta di riforma organica della professione forense, attualmente al vaglio del Parlamento. Il progetto mira a modernizzare l’assetto dell’Avvocatura, rafforzandone le prerogative, ridefinendo i confini dell’attività esclusiva, introducendo nuove modalità organizzative e apportando modifiche sostanziali a tirocinio ed esame di abilitazione.
Estensione dell’ambito professionale esclusivo
Uno degli aspetti centrali della riforma è l’ampliamento dell’ambito di esercizio esclusivo della professione legale. Oltre ai settori tradizionali – difesa in giudizio e procedure arbitrali – l’esercizio esclusivo viene esteso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), alla volontaria giurisdizione e ai procedimenti amministrativi con carattere contenzioso e precontenzioso.
In questi ambiti, la consulenza e l’assistenza legale potranno essere svolte soltanto da avvocati iscritti all’albo. Qualsiasi accordo che preveda compensi per tali prestazioni a favore di soggetti non iscritti sarà considerato nullo.
Reti professionali e modelli organizzativi
La riforma introduce anche nuovi strumenti per l’esercizio della professione, come i contratti di rete tra studi legali o tra professionisti di diverse discipline. In quest’ultimo caso, per consentire l’esercizio di attività forensi, la rete multidisciplinare dovrà includere almeno due avvocati iscritti all’albo. Si tratta di un’apertura significativa verso forme associative innovative, in grado di promuovere sinergie professionali e un’offerta di servizi integrata.
Monocommittenza e collaborazioni continuative
Il testo chiarisce che l’attività svolta in regime di monocommittenza presso studi o associazioni non configura un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, è ammessa la collaborazione continuativa, con tutele specifiche: la clausola di non concorrenza non potrà superare i due anni e il contratto non potrà essere risolto nei casi di gravidanza, maternità/paternità, adozione, malattia o infortunio, purché l’indisponibilità non superi i 180 giorni.
Tirocinio e accesso alla professione
La riforma interviene anche sul percorso di abilitazione, rivedendo i requisiti e le modalità di svolgimento del tirocinio e dell’esame di Stato.
Il praticantato potrà essere effettuato presso un avvocato, l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico. È inoltre prevista la possibilità di svolgere fino a sei mesi di tirocinio in un altro Paese UE. Il tirocinio anticipato sarà consentito negli ultimi sei mesi del percorso universitario.
L’esame di Stato sarà articolato in:
- una singola prova scritta (anziché le attuali tre);
- una prova orale, che consisterà nella risoluzione di un caso pratico a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo;
- quattro quesiti orali su materie giuridiche differenti.
La riforma rappresenta una svolta significativa per l’Avvocatura, nel tentativo di adattare la professione alle nuove esigenze del mercato e della società, senza rinunciare alle garanzie e alla specificità del ruolo dell’avvocato.