Concordato preventivo, le nuove regole

Ufficio stampa

In caso di erronea adesione al concordato preventivo biennale lo scorso 30 settembre non vi è possibilità (ora) di revocare l’opzione

Come fare per annullare il patto
Unica possibilità di annullare il patto, attualmente non vagliata da norme, dall’amministrazione finanziaria e tantomeno dalla «giurisprudenza» resta l’istanza all’agenzia delle entrate

Perche’ e’ difficile revocare il concordato preventivo biennale
Questa è una delle conseguenze applicative generate dalla struttura normativa del concordato preventivo biennale (Cpb), strumento disciplinato ed introdotto dal dlgs 13/2024, che fissa all’articolo 9 il termine perentorio del 30 settembre per manifestare la volontà di adesione all’istituto non stabilendo alcun tipo di modalità di revoca una volta oltrepassata tale scadenza.

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per la prima volta, con le adesioni per il biennio 2025-2026, è stata formalizzata la possibilità di revocare l’opzione

Quali sono le nuove disposizioni per la revoca
Prima, la revoca al Cpb poteva unicamente essere esercitata tramite invio di una correttiva nei termini dell’adesione senza più esposta la volontà di aderire al patto nel modello.

Con la pubblicazione dei provvedimenti n.172928/2025 e 195422/2025 l’Agenzia delle Entrate ha previsto invece la possibilità di «annullare» l’opzione per il concordato preventivo biennale attraverso uno specifico meccanismo di revoca.

Le procedure per annullare il patto
In ogni caso dunque la possibilità di annullamento del patto viene concessa solo se manifestata nei termini per l’adesione
Rimane la strada del dialogo con l’agenzia delle entrate, inviando in primis una specifica istanza, il prima possibile

Quali sono i vantaggi del concordato?
Per rafforzare la propria posizione si ritiene possibile eventualmente accompagnare l’istanza all’agenzia delle entrate anche dall’invio di una dichiarazione integrativa

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