Ufficio stampa
Il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’INPS, l’ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti, è un fondo che prevede tutti i lavoratori sportivi subordinati senza distinguerli tra professionisti o dilettanti.
A tale fondo possono accedervi i lavoratori autonomi anche nelle forme di collaborazioni coordinate e continuative operanti nei settori professionistici. Differente è la condizione dilettantistica, i cui lavoratori sono veicolati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o svolgenti prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata Inps.
Cosa dice la nuova circolare Inps
La circolare Inps definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport dopo la riforma del settore indicata dal decreto legislativo 36/2021: essa ha individuato la nozione di lavoratore sportivo con il riconoscimento di alcune categorie professionali: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara; altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline.
Cosa è cambiato dal 1° luglio 2023
A decorrere dal 1° luglio 2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 giornate lavorative.
Quando si perfeziona il diritto alla pensione?
Il diritto a pensione si perfeziona considerando anche l’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione.
Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all’estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione.
Cosa cambia per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996
restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all’anzianità contributiva.
Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.
Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.
Cosa assicura il FPSP
Ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche; dalla pensione di vecchiaia e anticipata all’assegno ordinario di invalidità, dalla pensione di inabilità alla pensione ai superstiti, dalla pensione supplementare al supplemento di pensione. La circolare conferma il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all’estero.
Anche i redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa comportano l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, ove prevista.





