Welfare aziendale e indennità obsolete: no all’esclusione dal reddito

Ufficio Stampa Fisapi

La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta a interpello n. 195 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme derivanti da indennità obsolete, soppresse dal datore di lavoro e convertite in prestazioni di welfare aziendale, non possono beneficiare del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La società istante aveva chiesto se fosse applicabile l’art. 51, commi 2 e 3, del Tuir, che prevede in alcuni casi l’esclusione dal reddito dei benefit concessi come welfare aziendale. L’Agenzia ha negato tale possibilità, evidenziando che la sostituzione di indennità retributive con benefit configurerebbe, di fatto, una modalità elusiva rispetto ai principi di determinazione del reddito da lavoro.

Il richiamo al principio di onnicomprensività
L’Agenzia ha ricordato il principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1, Tuir: tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile, salvo specifiche deroghe.
Le eccezioni, contenute nei commi 2 e 3, ultimo periodo, riguardano esclusivamente i casi in cui il legislatore ha espressamente previsto l’esenzione, sempre nel rispetto della finalità di non alterare i criteri ordinari di tassazione.

Welfare aziendale e premi di risultato
L’Agenzia ha richiamato la Risoluzione n. 55/E del 2020, che aveva già chiarito il corretto trattamento fiscale dei benefit nei piani di welfare. Se i benefit rispondono a finalità retributive, non possono godere dell’esclusione dal reddito.
Inoltre, è stato ribadito che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime agevolato solo per i premi di risultato convertiti in welfare aziendale, purché vi siano gli specifici requisiti: legame con incrementi di produttività e possibilità per il lavoratore di optare per la conversione dei premi.

Perché le indennità obsolete non rientrano nel regime agevolato
Nel caso esaminato, la società aveva previsto per i dipendenti due opzioni:

  1. la corresponsione di una somma pari al 100% del valore medio delle indennità percepite negli ultimi cinque anni;

  2. la possibilità di ricevere prestazioni di welfare aziendale in sostituzione delle stesse.

Secondo l’Agenzia, la presenza di questa alternativa evidenzia che le prestazioni di welfare avevano natura sostitutiva di retribuzione e, pertanto, non potevano accedere alla disciplina di favore prevista dall’art. 51 Tuir.

Conclusioni
La Risposta n. 195 conferma un orientamento consolidato: i benefit di welfare aziendale possono beneficiare dell’esclusione dal reddito solo se rispondono a una finalità sociale e non sostitutiva della retribuzione. Nel caso delle indennità obsolete convertite in welfare, l’applicazione del regime agevolato sarebbe contraria alla ratio della norma e rischierebbe di costituire un aggiramento dei principi fiscali.
In sintesi, la trasformazione di indennità soppresse in prestazioni di welfare non può essere considerata fiscalmente neutra, ma rientra a pieno titolo nella tassazione ordinaria del reddito da lavoro dipendente.

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.

F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale
Professioni Intellettuali

CONTATTI