Con la risposta n. 190/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi volontari versati ai fondi sanitari di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile, anche se destinati a familiari non fiscalmente a carico. Il principio si applica anche ai pensionati e, nello specifico, al coniuge superstite del dipendente.
Il caso di partenza
La questione nasce da un’istanza presentata da una contribuente, vedova di un ex dipendente di un istituto bancario, la quale continuava a versare i contributi alla cassa di assistenza del gruppo per sé e per il figlio non a carico. In assenza di contributi dell’ex datore di lavoro del coniuge defunto, la contribuente ha chiesto se potesse comunque beneficiare del regime di esenzione fiscale per tali versamenti.
Il principio dell’Agenzia
L’Agenzia ha confermato che, se la cassa di assistenza possiede i requisiti previsti dall’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR – ovvero finalità esclusivamente assistenziali, mutualità tra gli iscritti, iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari – i contributi non concorrono alla formazione del reddito, anche se riferiti a familiari non a carico.
La disposizione si applica anche ai pensionati, dato che – ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR – i redditi da pensione sono equiparati a quelli da lavoro dipendente.
Come dedurre i contributi non considerati dal sostituto
Se il sostituto d’imposta (INPS o altro ente previdenziale) non ha tenuto conto di tali contributi in sede di calcolo del reddito, il contribuente può indicarli nel Modello 730, al Rigo E26 utilizzando il codice “21” (“altri oneri deducibili”). È importante non utilizzare il codice “6”, riservato ai contributi deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, che si applica ai fondi destinati a prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Quando i contributi diventano indeducibili
L’esenzione non si applica se i contributi sono versati da un fondo che riceve anche contributi dall’ex datore di lavoro, e non è possibile collegare in modo diretto la contribuzione alla posizione del singolo pensionato (come chiarito nella Ris. 78/2004). In questi casi, la quota rimborsata tramite il fondo non può considerarsi effettivamente a carico del contribuente.