Tirocinanti commercialisti: contributi obbligatori all’INPS, non alla Cassa professionale

Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce un tema finora oggetto di incertezza tra i giovani aspiranti commercialisti: i praticanti non iscritti all’Albo devono versare i contributi previdenziali all’INPS e non alla CNPADC (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti).

Tirocinio professionale e obblighi contributivi

La pronuncia ribadisce che il tirocinio non equivale a esercizio della professione ordinistica, e quindi non fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale. Di conseguenza, i contributi vanno versati all’INPS, anche se il praticante è titolare di Partita IVA.

Solo al momento dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e con l’inizio effettivo dell’attività libero-professionale scatterà l’obbligo di iscrizione alla CNPADC, e quindi il relativo versamento contributivo.

Cosa dice il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui:

“Sono obbligatoriamente iscritti alla CNPADC i dottori commercialisti iscritti all’Albo professionale, che esercitano la libera professione”.

Un’affermazione che lascia poco spazio a dubbi: senza iscrizione all’Albo, non esiste obbligo di contribuzione alla Cassa professionale.

Le conseguenze pratiche

Per i tirocinanti che svolgono attività propedeutiche o collegate alla futura professione — anche con Partita IVA — si applicano dunque le norme ordinarie della previdenza INPS. Questo comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, con i relativi adempimenti in termini di dichiarazione e versamento contributivo.

Si tratta di una conferma importante per i giovani in fase di abilitazione, che spesso si trovano a gestire dubbi su quale ente previdenziale faccia capo alla loro posizione.

 

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