Crisi d’impresa, la notifica della liquidazione resta valida anche dopo la cancellazione

Segreteria FISAPI

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 26370 del 29 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale si considera validamente notificata presso la casa comunale della sede dell’impresa, anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese e non ha mantenuto attiva la casella di posta elettronica certificata (Pec).

Secondo i giudici, in questo caso si tratta di irreperibilità colpevole, perché l’ente non ha rispettato l’obbligo di legge di garantire la funzionalità della Pec per almeno un anno successivo alla cancellazione.

Notifica tramite Pec e casa comunale

Il Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) prevede che la notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, insieme al decreto di convocazione, avvenga tramite Pec. Se l’indirizzo non risulta valido o attivo, la notifica deve essere effettuata dall’ufficiale giudiziario alla sede legale della società o, in alternativa, mediante deposito presso la casa comunale.

Quando però la mancata consegna dipende dal destinatario – come nel caso di mancata manutenzione della Pec – la procedura si considera perfezionata direttamente con il deposito in casa comunale, senza ulteriori passaggi.

Questione di costituzionalità respinta

La Cassazione ha chiarito che il sistema garantisce comunque la conoscibilità dell’atto, poiché combina due livelli di garanzia:

  • tentativo di notifica tramite Pec;

  • deposito presso la casa comunale in caso di impossibilità.

In questo modo, viene tutelato sia il diritto di difesa del debitore, sia l’esigenza di celerità delle procedure concorsuali.

Regole speciali rispetto al codice civile

La Suprema Corte ha precisato inoltre che le regole specifiche della procedura di liquidazione giudiziale prevalgono su quelle ordinarie previste dal codice di procedura civile. Pertanto, la notifica non deve essere effettuata al liquidatore o ai soci della società estinta, ma segue le modalità speciali indicate dal Codice della crisi.

Conclusione

La decisione della Cassazione rafforza il principio di responsabilità degli enti cancellati dal registro imprese, sottolineando l’obbligo di mantenere attiva la Pec per un anno. In caso contrario, la procedura notificatoria resta valida e si perfeziona in maniera immediata presso la casa comunale, evitando così rallentamenti nei procedimenti di liquidazione.

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