Lavoro sportivo dilettantistico: La Cassazione limita l’esenzione e la sanatoria contributiva

Segreteria FISAPI

Ordinanza 28325/2025: Non basta la qualifica formale per accedere ai benefici fiscali e contributivi

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 28325 del 2025, ha ridefinito il perimetro di applicazione dell’esonero contributivo e fiscale nel contesto dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, fornendo indicazioni cruciali sia per i rapporti pregressi sia per la corretta interpretazione delle norme.
Il pronunciamento si concentra su due aspetti chiave: la corretta identificazione dei compensi qualificabili come “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 del T.U.I.R., e i limiti di applicazione della sanatoria contributiva (c.d. ius superveniens) prevista dal D.Lgs. 36/2021.

1. La Natura Sostanziale dell’AttivitĂ : Requisito Fondamentale
La Cassazione ribadisce un principio giĂ  consolidato: l’accesso ai regimi di esenzione fiscale e contributiva (per i compensi inferiori ai 10.000 euro) non è automatico.
Secondo l’articolo 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., l’esonero si applica solo ai compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, incluse formazione, didattica e assistenza, da parte di enti riconosciuti che operino senza fine di lucro.
La giurisprudenza richiede che il contribuente fornisca la prova concreta di quattro requisiti essenziali (come da Cass. n. 41397/2021):

• Esclusione di Rapporti Tipici: Le prestazioni non devono rientrare in un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o in un’attivitĂ  commerciale.
• Finalità Dilettantistica: Le prestazioni devono essere espletate in favore di associazioni o società che siano effettivamente senza scopo di lucro.
• Fonte Associativa: La collaborazione deve trovare origine nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale o contrattuale.
• Non Professionalità: La prestazione non deve corrispondere all’arte o alla professione abitualmente esercitata dal prestatore.

Questo onere della prova richiede un accertamento in fatto sulla reale natura dell’attivitĂ  svolta dall’ente sportivo e sul tipo di rapporto instaurato con il collaboratore.

2. La Sanatoria Contributiva: Applicazione Selettiva
Il secondo punto cruciale riguarda l’articolo 35, comma 8-quater, del D.Lgs. 36/2021, che ha previsto una sanatoria per il recupero contributivo relativo ai rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023.
La norma stabiliva la non applicazione del recupero contributivo per i rapporti pregressi “inquadrati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lettera m)” del T.U.I.R.
La Cassazione stabilisce un limite: La sanatoria non è un condono generalizzato. Per potervi accedere, è imprescindibile che i rapporti di collaborazione precedenti potessero essere legittimamente ricondotti alla fattispecie agevolata dell’articolo 67 T.U.I.R.
Se, come nel caso di specie esaminato nell’Ordinanza, la Corte di merito aveva giĂ  escluso la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione della norma agevolativa, non si integrano i presupposti per l’accesso alla sanatoria. Pertanto, la non sussistenza in concreto dei requisiti dell’articolo 67 blocca automaticamente anche l’applicazione dello ius superveniens (la norma di sanatoria).
In sintesi, la sanatoria contributiva è un beneficio che si applica solo ai rapporti che, pur non avendo versato i contributi, rispettavano i criteri sostanziali di esenzione vigenti all’epoca.

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