Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro (Legge 203/2024), cambiano le regole per le comunicazioni obbligatorie sullo smart working per il settore privato. Le nuove indicazioni, operative dal 12 gennaio 2025, sono state chiarite dalla Circolare n.6/2025 del Ministero del Lavoro.
Comunicazioni entro 5 giorni dall’inizio della prestazione
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro:
- L’avvio dello smart working (non dalla data dell’accordo, ma dalla data di inizio della prestazione);
- La proroga o modifica dell’accordo;
- La cessazione anticipata rispetto alla data prevista.
Il termine è di 5 giorni da ciascuna delle date sopra indicate.
Esempio pratico
- Accordo firmato il 15 gennaio, inizio smart working il 1° febbraio → comunicazione entro il 6 febbraio.
- Proroga decisa il 28 giugno → comunicazione entro il 3 luglio.
- Cessazione anticipata il 15 maggio → comunicazione entro il 20 maggio.
Settore pubblico: regole differenti
Per le pubbliche amministrazioni, resta in vigore quanto previsto dall’art. 9-bis del D.L. 510/1996:
La comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese successivo all’avvio della prestazione in modalità agile.
Modalità di invio e sanzioni
La procedura resta invariata rispetto a quanto stabilito dal DM 149/2022:
- Comunicazione tramite piattaforma online del Ministero del Lavoro;
- Accesso con SPID, CNS o CIE del datore di lavoro o di un delegato autorizzato.
Sanzioni
In caso di omissione o ritardo nella comunicazione:
Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore coinvolto.
Perché è importante
Le nuove regole impongono una maggiore attenzione alle tempistiche reali della prestazione in smart working, con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata conformità. Studi professionali e consulenti del lavoro sono chiamati a monitorare con precisione date di avvio, proroga o cessazione degli accordi per evitare errori.