Commercialisti, come fare pubblicità senza rischi: le 5 regole d’oro del Cndcec

Ufficio Stampa – Federprofessioni, 30 aprile 2025

La pubblicità dello studio professionale è oggi una leva strategica anche per il commercialista, ma deve essere esercitata entro confini ben precisi per non incorrere in sanzioni disciplinari. A fare chiarezza è il pronto ordini n. 5/2025, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) in risposta a un quesito dell’Ordine di Novara.

Pubblicità sì, ma solo se conforme al codice deontologico

L’intervento nasce dalla richiesta di chiarimenti su un’attività divulgativa online relativa all’uso dei buoni pasto, svolta da un iscritto sui propri canali social. Il Cndcec ha colto l’occasione per definire in modo puntuale cosa è ammesso e cosa no, partendo dalla normativa vigente e ribadendo che la valutazione finale spetta comunque al consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale, che agisce in piena autonomia.

Le 5 caratteristiche della pubblicità informativa lecita

Secondo il Consiglio nazionale, una comunicazione pubblicitaria da parte di un commercialista è lecita se rispetta i seguenti criteri:

  1. Contenuto centrato sull’attività professionale: deve riguardare solo lo studio, le competenze, le specializzazioni, i titoli, la struttura e i compensi.
  2. Decoro e finalità esclusivamente promozionale: è ammesso qualsiasi mezzo di comunicazione (social inclusi), ma il contenuto deve sempre rispettare l’immagine della professione.
  3. Trasparenza e correttezza: le informazioni devono essere chiare, veritiere, non denigratorie o ingannevoli. Evitare messaggi comparativi, superlativi o suggestivi.
  4. Verificabilità: ogni dato comunicato deve essere supportabile da elementi oggettivi e controllabili.
  5. Divieto di promozione per terzi: non è mai consentito utilizzare la propria pubblicità per promuovere attività o soggetti esterni allo studio.

Il quadro normativo di riferimento

Le regole si innestano nel contesto tracciato da norme nazionali come il decreto Bersani (dl 223/2006), che ha eliminato il divieto di pubblicità informativa, e i successivi dlgs 59/2010 e dpr 137/2012. Quest’ultimo ha affidato ai codici deontologici la funzione di bilanciare libertà di comunicazione e tutela dell’etica professionale, nel rispetto della dignità, dell’indipendenza e del segreto professionale.

Conclusione: visibilità sì, ma con misura

Il messaggio del Cndcec è chiaro: la pubblicità è possibile e auspicabile per i professionisti, ma solo se gestita con responsabilità e rispetto delle regole. In un mercato sempre più competitivo, sapere comunicare in modo corretto non è solo una questione di forma, ma di sostanza: tutela la professione, rafforza la fiducia dei clienti e valorizza le competenze reali.

 

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