Ufficio stampa
Il termine per il versamento degli acconti è scaduto il 1° dicembre.
E’ prevista una sanzione per ritardi da quindici a novanta giorni, pari al 12,5%
Prevenzione del rischio fiscale: vademecum sugli strumenti a disposizione
Per le violazioni in materia di contributi Inps, di cui alla legge 335/1995, si rende applicabile la disciplina delle sanzioni contributive.
Ritardi per il versamento: quali sono le sanzioni?
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap nonché delle imposte sostitutive e addizionali di detti tributi, si rende applicabile la sanzione amministrativa fino al 25%
La citata sanzione del 25%, però, in relazione alle novità recentemente introdotte, risulta ridotta alla metà quando la tardività del pagamento è contenuta entro i novanta giorni dalla scadenza del termine
Cosa accade in caso di ravvedimento operoso: possibili riduzione alla sanzione
Se il versamento degli acconti risulta effettuato oltre la scadenza ordinaria (quest’anno l’1/12, stante il fatto che il 30/11 è caduto di domenica), in applicazione del ravvedimento operoso, la sanzione del 12,5% o 25% può essere ridotta nella misura dell’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, quindi, per l’acconto scaduto ieri (1/12/2025) entro il 31/12/2025.
Tutte le possibili riduzioni
La riduzione è dell’1,39% (1/9 del 12,5%) se il ravvedimento avviene tra trentuno giorni e novanta giorni dalla scadenza, del 3,125% (1/8 del 25%) se il ravvedimento avviene dopo novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, quindi, per gli acconti del 2025, entro il termine di presentazione dei modelli Redditi e Irap 2026, del 3,57% (1/7 del 25%) se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione e, infine, del 4,17% (1/6 del 25%) se il ravvedimento avviene dopo la comunicazione dello schema di atto strumentale al contraddittorio, di cui al comma 3 dell’art. 6-bis della legge 212/2000), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, di cui all’art. 6 del dlgs 218/1997).
Interessi moratori e ritardi brevi
Naturalmente, sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, ai fini del perfezionamento del ravvedimento.
In caso di tardivo versamento, con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte ad un importo pari a un quindicesimo per giorno di ritardo e detto beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.
Cosa cambia in caso di tutela dell’affidamento e buona fede
L’Agenzia delle entrate (ris. n. 176/E/2006) ha precisato che il contribuente che ha versato un acconto rivelatosi inferiore al dovuto a causa di una successiva modifica normativa non può essere sanzionato





