Ufficio Stampa
Le nuove imprese con almeno mille dipendenti nate per aggregazione accedono per tre anni all’esonero totale dal versamento dei contributi INPS. E’ cio che ha pubblicato l’INPS con le istruzioni per utilizzare il nuovo incentivo per le aggregazioni, ossia l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove imprese costituite tramite operazioni societarie con un organico pari ad almeno mille dipendenti.
Introdotta in via sperimentale dal DL 4/24 art. 4-ter, la misura prevede uno specifico accordo sindacale, stipulato in sede governativa che dettagli il progetto industriale e di politica attiva con le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale; questo accordo può essere siglato anche prima dell’operazione di aggregazione societaria, ma deve contenere l’impegno ad effettuarla entro i successivi 60 giorni. Il funzionamento e’ molto semplice: l’incentivo consiste in un esonero per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’impresa, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Può essere concesso per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2mila euro per lavoratore.
I massimali annui devono essere riparametrati e applicati su base mensile. Pertanto, per i primi 24 mesi del rapporto di lavoro, la nuova impresa ha diritto a un esonero contributivo pari al massimo a 291,66 euro al mese, mentre per il periodo successivo la soglia di esonero contributivo mensile fruibile ammonta a 166,66 euro. Su questa novità la funzione del datore di lavoro e’ quella di dover assicurare lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio e garantire il mantenimento dei livelli occupazioni esistenti nel momento dell’aggregazione per almeno quattro anni, con una seri di eccezioni (ad esempio licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie).Nel rispetto di queste regole, l’erogazione degli incentivi è condizionata all’individuazione puntuale e in via preliminare della platea dei destinatari.
L’istituto previdenziale riconosce l’agevolazione solo dopo una specifica comunicazione del Ministero del Lavoro, a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale in sede governativo, che contiene l’elenco dei destinatari, l’ammontare dell’esonero, denominazione e codice fiscale delle aziende coinvolte, numero dei lavoratori interessati alla fruizione dell’esonero, decorrenza, periodo di spettanza, proiezione dei costi. L’esonero spetta dalla data di decorrenza comunicata dal ministero, che corrisponde a quella del trasferimento dei lavoratori.
Dopo averla ricevuta, l’INPS attribuisce il codice di autorizzazione “2L” per il periodo di spettanza, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”. La fruizione dell’esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito questo codice, mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.
I datori di lavoro espongono i dati nel flusso Uniemens dal mese di competenza successivo a novembre, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
<CodiceCausale>: deve essere inserito il nuovo valore “IN24”, avente il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”;
<IdentMotivoUtilizzoCausale>: deve essere inserito il valore “N”;
<AnnoMeseRif>: indicare l’Anno-Mese di riferimento del conguaglio;
<BaseRif>: inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese per i periodi arretrati. Quindi <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
<ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato, e la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
In base ai dati esposti, l’INPS attribuisce i codici di nuova istituzione “L631”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”. E “L632”, avente il significato di “Arretrati Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”.
Ricevuta l’autorizzazione, i datori di lavoro privati espongono nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA” l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Il messaggio INPS contiene tutti i dettagli di compilazione, anche quelli specifici per il settore.





