Pagamenti PA ai professionisti: la verifica fiscale scatta solo prima del mandato

Nuovo chiarimento del Ministero della Giustizia sulle verifiche fiscali relative ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore dei professionisti. Il punto centrale riguarda il momento in cui deve essere effettuato il controllo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dalla legge di bilancio 2026 e operativo dal 15 giugno.

Il Ministero, intervenendo attraverso il canale “Filo Diretto” a seguito di alcuni quesiti provenienti dagli uffici giudiziari, ha precisato che la verifica non deve essere anticipata alla fase di liquidazione del compenso, ma deve essere effettuata esclusivamente nella fase del pagamento.

Si tratta di un chiarimento rilevante perché consente di distinguere due momenti diversi del procedimento di spesa. Da un lato vi è la liquidazione, cioè la fase in cui viene determinato l’importo spettante al professionista; dall’altro vi è il pagamento vero e proprio, affidato all’ufficio competente alla materiale erogazione delle somme.

Secondo l’indirizzo ministeriale, il controllo sulla regolarità fiscale deve essere svolto solo in questa seconda fase, a ridosso del mandato di pagamento. In questo modo si evita il rischio di duplicare gli adempimenti tra uffici diversi e si assicura una gestione più ordinata ed efficiente della procedura.

La questione nasce dalle nuove regole introdotte dalla legge n. 199/2025, che ha esteso ai professionisti rientranti nell’articolo 54 del TUIR l’obbligo di verifica preventiva in occasione dei pagamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione. Dal 15 giugno 2026, infatti, anche i compensi professionali possono essere sottoposti a controllo per verificare l’eventuale presenza di debiti derivanti da cartelle di pagamento.

Il chiarimento del Ministero della Giustizia assume particolare importanza per gli uffici giudiziari, spesso coinvolti nella liquidazione di compensi a favore di avvocati, ausiliari del giudice, consulenti tecnici, periti e altri professionisti che operano nell’ambito delle spese di giustizia.

La precisazione consente di evitare che la verifica venga effettuata troppo presto, cioè quando il pagamento non è ancora prossimo. Una verifica anticipata alla sola liquidazione, infatti, potrebbe risultare non coerente con la finalità della norma, perché la posizione fiscale del beneficiario potrebbe cambiare prima dell’effettiva erogazione delle somme.

Da qui l’indicazione operativa: il controllo deve essere effettuato dal funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia. È in quella fase che l’amministrazione deve accertare se il professionista beneficiario risulti inadempiente e, in caso positivo, applicare il meccanismo previsto dalla disciplina.

Il chiarimento si inserisce nel più ampio quadro delle nuove verifiche sui pagamenti PA ai professionisti. La regola rafforza il collegamento tra erogazione dei compensi pubblici e regolarità fiscale del beneficiario, ma allo stesso tempo impone agli uffici una corretta organizzazione del procedimento.

Per i professionisti, la novità conferma l’esigenza di monitorare con attenzione la propria posizione fiscale, soprattutto quando si attendono pagamenti da amministrazioni pubbliche. Per gli uffici, invece, il messaggio è chiaro: la verifica deve essere tempestiva, ma non anticipata; deve avvenire in prossimità del pagamento, evitando controlli inutili o ripetuti.

Il chiarimento ministeriale, dunque, non modifica l’obbligo di verifica, ma ne definisce meglio il momento applicativo. Un dettaglio operativo che può incidere concretamente sulla gestione dei pagamenti e sulla semplificazione delle attività amministrative.

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