GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA FORMAZIONE NELLE AZIENDE ANCHE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Decreto legislativo n. 81/del 09.04.2008 disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’art. 2 (definizioni) co. 1 – lett. a (lavoratore) viene definito lavoratore ogni persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento di un mestiere o un’arte oppure di una professione. Sono tuttavia previste le esclusioni dall’ambito suindicato di alcune figure lavorative ed a contrario delle equiparazioni.

Viene configurato anche il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del Decreto che qui si occupa di orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia per i lavoratori iscritti e tantomeno per i lavoratori non iscritti agli Enti assicurativi pubblici. Il sistema consente di creare banche dati unificate per indirizzare l’attività di vigilanza.

Le competenze in materia sono anche di consulenza esercitata da parte di Enti pubblici nazionali (ad es. l’INAIL, ISPESL, IPSEMA) in una logica di sistema con il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonchè con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Altri Organismi paritetici ed enti di Patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione-assistenza-consulenza-formazione-promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, segnatamente nei confronti delle imprese artigiane e agricole, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e da ultimo anche alle SSD/ASD quando le medesime si avvalgono di lavoratori sportivi (ad es. allenatori, istruttori, atleti, collaboratori in genere) qualificati giuridicamente come tali  dopo la Riforma dello Sport del 2019 ed in particolare con il collegato Correttivo (D. Lgs. n. 36/2021).

La vigilanza è svolta dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dal Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dal Ministero dello sviluppo economico, dalle Regioni e Province autonome (cfr. art. 13 della Legge n. 81/2008).

La finalità è quella di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (cfr. art. 14).

Le misure di tutela e gli obblighi previsti dalla disciplina in narrazione sono in un elenco espressamente redatto nell’art. 15 della Legge in oggetto.

Senza dubbio, spicca tra gli obiettivi primari la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tra le finalità di primaria importanza anche l’eliminazione dei rischi alla fonte o la loro riduzione al minimo, nonchè l’utilizzo limitato di sostanze pericolose, l’adozione di misure di protezione collettiva oltre a quelle individuali, il controllo sanitario dei lavoratori, l’informazione e la formazione adeguata per lavoratori, rappresentanti dei lavoratori e dirigenti, l’adozione di codici di condotta e di buona prassi, misure di emergenza-soccorso-evacuazione, l’utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza, in un’ottica di regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti e fabbricati.

La normativa predetta è stata richiamata anche nel CCNL n. H07E registrato da FISAPI presso il CNEL nel recente mese di luglio 2025 .

Qui e di seguito se ne riporta il contenuto:

“Obblighi di sicurezza e formazione. Il Committente deve rispettare gli obblighi di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.n. 81/2008, quando la prestazione si svolga nei locali aziendali, nonchè gli obblighi di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente.
Il Committente è, altresì, tenuto a fornire adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui rischi presenti in azienda, ed il Collaboratore è tenuto ad osservare tutte le misure di sicurezza prescritte dal Committente e dalla normativa in materia, nonchè a tenere una condotta idonea ad evitare situazioni di pericolo per sè e per il personale presente in azienda.”

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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