PMI e agevolazioni fiscali: R&S e Patent Box, le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ufficio Stampa

Al fine della restituzione del credito d’imposta R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d’imposta in questione, alla luce dell’agevolazione ottenuta a valere sul nuovo Patent box.

Restituzione entro il termine di pagamento del saldo Ires

La restituzione del credito R&S deve avvenire da quando viene applicato il meccanismo premiale del nuovo Patent box in dichiarazione tramite il modello F24, entro il termine di pagamento del saldo Ires 2025.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate: la società ha beneficiato del credito d’imposta per le attività di ricerca e di sviluppo

L’istante dichiara di essere una Pmi innovativa, di aver sviluppato una piattaforma informativa che consente la digitalizzazione dei processi e di aver fatto richiesta di registrazione del citato software presso il Pubblico Registro software tenuto da Siae, a seguito del deposito della documentazione inerente.
Inoltre, la società dichiara di aver beneficiato per le attività di ricerca e sviluppo negli anni 2018 e 2019 del credito d’imposta R&S, ai sensi dell’art. 145, 23 dicembre 2013 e per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica realizzate nei periodi d’imposta 2020 e seguenti.

Il passaggio al nuovo regime agevolativo del Patent box: prevista possibilità di applicare una maggiorazione del 110 per cento a specifici costi agevolabili

Sulla base del quadro così delineato, l’istante si preoccupa delle corrette modalità di restituzione del credito R&S del quale già ha usufruito nei precedenti periodi d’imposta. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che il nuovo regime agevolativo del nuovo Patent box ha previsto la possibilità di applicare una maggiorazione del 110% a specifici costi agevolabili sostenuti dal soggetto titolare del reddito d’impresa per l’attività di ricerca e sviluppo.

Nel Patent box compresi anche i software purché “originali”

La stessa amministrazione finanziaria ha specificato che nel novero dei beni immateriali rientranti nel nuovo Patent box sono compresi altresì i software protetti da copyright, definiti nella prassi come «i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.»

Titoli di privativa industriale: cosa c’è da sapere

Se il bene immateriale agevolabile abbia ottenuto “titolo di privativa industriale», la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché sostenute entro l’ottavo periodo d’imposta precedente a quello di ottenimento del titolo di privativa industriale.

Il ruolo della Siae

La già menzionata circolare precisa che sebbene il software non possa essere oggetto di un titolo di privativa industriale, comunque si potrà accedere al meccanismo premiale a partire dal periodo d’imposta in cui il bene è stato registrato presso la Siae.

Il meccanismo di recapture

Avendo l’impresa già fruito del credito d’imposta R&S per i medesimi costi e volendo accedere al nuovo regime agevolativo, allora si applicherà il c.d. meccanismo di recapture del credito d’imposta già fruito.

La restituzione dovrà avvenire tramite il modello F24

Inoltre, l’Ufficio ha specificato che la restituzione debba avvenire tramite il modello F24, dal momento di applicazione del meccanismo premiale del nuovo Patent box, riconducibile al periodo d’imposta in cui il software viene registrato presso la Siae.

Irrilevante il saldo del valore della produzione

In conclusione, ai fini dell’applicazione del meccanismo di recapture, è irrilevante il saldo del valore della produzione netta e del risultato d’esercizio.

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