LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SPORTIVI

 

Osservando da vicino l’art. 7 del CCNL H07E AREA SPORT SETTORE DILETTANTISTICO ci accorgiamo che per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti individuali di lavoro è possibile aderire alla procedura di certificazione dei contratti.

La suindicata procedura può essere incardinata presso le sedi dell’ Ente Bilaterale nato dalle interazioni tra le differenti Parti Sociali: datoriale rappresentata da FISAPI (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali) e sindacale rappresentata da FISALP CONFSAL.

L’ introduzione dell’iter di certificazione presuppone la presentazione di un’apposita istanza da redigere su base volontaria e secondo le modalità contenute nel Regolamento dell’Ente Bilaterale.

All’avvio del procedimento è previsto l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che a sua volta provvede ad informare le Autorità pubbliche, nei confronti delle quali si esplicheranno gli effetti del contratto giunto a certificazione.

In capo alle Autorità pubbliche è prevista la facoltà di formulare osservazioni da sottoporre all’attenzione delle Commissioni di certificazione del contratto.

Il procedimento si conclude entro 30 gg. dal termine di ricezione dell’istanza.

L’atto di certificazione deve essere validamente motivato per produrre gli effetti giuridici civili, amministrativi, previdenziali e fiscali di cui intendono avvalersi le parti contraenti.

Per i contratti di lavoro certificati, nonchè per la relativa pratica documentale allegata, è stabilito un termine di conservazione di almeno anni 5 presso la medesima Sede di certificazione.

 

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale
Professioni Intellettuali

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