LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SPORTIVO

In via preventiva è possibile inserire nel contratto individuale di lavoro una clausola compromissoria per la risoluzione di eventuali controversie da demandare ad un Collegio arbitrale.

In generale, l’Arbitrato è un Istituto giuridico disciplinato dagli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile.

In ambito sportivo dilettantistico, il CONI contempla in capo alle Federazioni la facoltà di pianificare meccanismi arbitrali di risoluzione stragiudiziale dei conflitti.

Tuttavia, ci sono come sempre delle eccezioni.

In alcuni casi, si rinvia alle valutazioni dei singoli tesserati ed affiliati che sceglieranno tra Arbitrato e Giudizio ordinario.

In altri casi, il ricorso all’Arbitrato è precluso.

Diversamente, l’art. 7 del CCNL n. H07E espressamente ha strutturato un sistema alternativo di composizione della lite con l’affidamento all’ Ente Bilaterale di riferimento.

Occorrerà inserire nel contratto la clausola compromissoria che conterrà i nomi e il numero degli Arbitri designabili.

Si profetizza la lite, decidendo in anticipo di affidarla al giudizio di un Arbitro che deciderà su un punto specifico della vicenda negoziale oppure sull’ intera questione.

Ovviamente, anche in quest’ultimo caso si terrà conto di volta in volta delle preclusioni previste dai singoli Regolamenti e Statuti federali.

 

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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