IL CO.CO.CO. SPORTIVO-PER TUTTE LE ATTIVITA’ AUSILIARI E COMPLEMENTARI

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 – nell’area del dilettantismo sportivo – le attività di lavoro non strettamente sportive ma considerate ausiliarie, amministrative, nonchè gestionali, possono ricevere la qualifica ordinaria come inquadrata ai sensi dell’ art. 409 co. 1, n. 3, c.p.c.

Ad integrazione della normativa poc’anzi citata, il CCNL settore sport/area dilettantistica n. H07E fissa il principio secondo il quale il contratto di co.co.co. deve essere stipulato in forma scritta dal Committente e dal Collaboratore.

Il contratto di co.co.co. deve contenere le seguenti indicazioni:

  • identità delle parti;
  • tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità;
  • durata della collaborazione;
  • luogo di svolgimento dell’attività;
  • forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il committente;
  • fasce orarie entro cui il collaboratore svolgerà l’attività pattuita;
  • corrispettivo dovuto al collaboratore con correlati tempi e modalità di pagamento, oltre che eventuale disciplina dei rimborsi spesa;
  • obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • diritti del collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio;
  • obblighi del collaboratore in ordine alla prestazione richiesta;
  • cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto.

 

𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐯. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐢
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 – 𝐅𝐈𝐒𝐀𝐏𝐈

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