Le presunzioni giuridiche degli schemi tipo del lavoro sportivo – post riforma ex Lege 8 agosto 2019 n. 86 – connotano la natura subordinata e parasubordinata dei contratti in concreto sottoscritti.
All’attualità, si rilevano meno differenze e più assimilazioni.
I lavoratori sportivi operano con vincoli precisi posti dalla parte datoriale, oppure possono agire in autonomia seppur in coordinazione con il titolare del potere decisionale.
I lavoratori sportivi subordinati sono obbligati:
– con vincolo gerarchico;
– all’osservanza degli orari d’impiego predeterminati;
– all’utilizzo degli impianti e delle strutture societarie;
– alle trasferte organizzate dalla Società;
– al vincolo di esclusività;
– al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà.
I lavoratori sportivi parasubordinati, invece, svolgono le attività:
– senza vincolo gerarchico, ma con etero-organizzazione in coordinazione continuativa con il titolare della Società;
– all’utilizzo degli impianti e delle strutture societarie;
– alle trasferte organizzate dalla Società;
– al vincolo di esclusività;
– al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà.
In seguito all’applicazione del D. Lgs. n. 36/2021, riguardo agli obblighi della parte datoriale/committente, si rileva una omogeneità sostanziale per entrambe le figure professionali con il riconoscimento del diritto ai corrispettivi, alle ferie, alle festività, alle tutele previdenziali e assistenziali di base con l’iscrizione al Fondo Pensione lavoratori sportivi gestito dall’ INPS.
Tuttavia, per il settore dilettantistico permangono alcune differenze compensate in parte con nuove forme di tutele del lavoro volte a prevedere esenzioni e agevolazioni fiscali, soglie orarie minime di lavoro previste per le concrete qualificazioni giuridiche astrattamente normate, registrazione al RASD del rapporto di lavoro e comunicazioni dei modelli UNILAV-Sport.





