Risorse della Previdenza professionale: fondi agli iscritti e priorità alla sostenibilità previdenziale

Ufficio Stampa

La Corte costituzionale ribadisce autonomia e finalità delle Casse: fondi destinati agli iscritti, possibile restituzione somme e rafforzamento sostenibilità previdenziale sistema.

Una riforma che segna un passaggio rilevante per il sistema previdenziale dei professionisti.

 

Cosa prevede la decisione

La decisione chiarisce che interventi di prelievo su risorse derivanti dai risparmi di spesa – già ritenuti in contrasto con i principi costituzionali che presidiano l’equilibrio e la funzione previdenziale – non possono incidere su ambiti che attengono direttamente alla tutela delle posizioni degli iscritti.

Un ulteriore chiarimento della riforma che ha interessato le Casse privatizzate:

 

La pronuncia si colloca nel quadro evolutivo che ha interessato le Casse privatizzate, confermando la centralità della loro autonomia e ribadendo un principio chiave: destinare le risorse alla sostenibilità e all’adeguatezza delle prestazioni previ

 

La sentenza riapre un capitalo finanziario per anni discusso

 

La sentenza numero 29, depositata il 13 marzo, riapre un capitolo finanziario che da anni oppone il Mef e l’Adepp: il primo contrario a restituire risorse e la seconda impegnata a difendere i risparmi previdenziali.

 

Le versioni del Ministero delle Finanze e l’Associazione degli Enti previdenziali privati

Il Ministero delle Finanze aveva sostenuto che la prima dichiarazione di incostituzionalità riguardasse solo la Cassa dei Commercialisti e che trattandosi di una interpretazione parziale non dovesse dar seguito a restituzioni. La nuova sentenza della Consulta, a favore di un altro ente previdenziale, smentisce il presupposto di parzialità interpretativa.

 

Quali sono i punti discussi

Incostituzionalità– La Corte costituzionale considera contrario alla Carta un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato, “in sostituzione dell’adempimento ai doveri di contenimento della spesa pubblica e ai correlati obblighi analitici di riversamento allo Stato del frutto dei risparmi conseguiti”. Pretenderlo, è in contrasto con gli articoli 3 (primo comma) 38 (secondo comma) e 97(secondo comma) della Costituzione.

un equilibrio alterato– La sentenza – spiega la Corte nel suo comunicato- fonda il ragionamento sulla base delle caratteristiche strutturali dell’imposizione pecuniaria: il pagamento annuale è un obbligo stabile e periodico, che –  seppure preserva l’autonomia della Cassa sulle modalità con cui ridurre i propri consumi – genera un’uscita che altera i principi dell’autofinanziamento e dell’equilibrio di bilancio stabiliti dalla legislazione sugli enti di previdenza di diritto privato.

“Irragionevole sacrificio”

Si è parlato, inoltre, di un” irragionevole sacrificio” dell’interesse della Cassa a trattenere e destinare i risparmi per soddisfare la propria funzione istituzionale, a vantaggio di un generico interesse dello Stato a incrementare, in misura marginale, le entrate statali.
Il prelievo lede l’interesse degli iscritti alla Cassa a che i contributi versati siano utilizzati per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Problemi anche sul versamento annuale

il versamento annuale incide negativamente sulle regole di gestione dell’ente improntate al contenimento delle spese e alla massima efficienza.

 

 

 

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