Superbonus 110%, margine dell’appaltatore nel mirino delle verifiche fiscali

Ufficio Stampa
Con l’intensificarsi delle verifiche fiscali sui lavori agevolati con il Superbonus 110%, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 e riferite agli anni d’imposta dal 2020 in avanti, stanno aumentando le contestazioni nei confronti delle imprese che hanno operato non solo come appaltatori, ma anche come coordinatori degli interventi e soggetti applicatori dello «sconto in fattura» previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.

Le modalità di azione dell’Agenzia delle Entrate
Il ricorso al subappalto – pur del tutto lecito e frequente nella prassi edilizia – rivelerebbe un’attività meramente «intermediativa» con conseguente esclusione dall’agevolazione dell’ipotizzata quota di ricarico applicata dall’appaltatore. A sostegno di tale tesi viene richiamata la recente prassi in materia di general contractor e bonus edilizi, delineata dalla circolare n. 23/E del 2022, che rinvia alla precedente circolare n. 30/E del 2020.

Che cosa è il General Contractor

Secondo tale prassi, il General contractor è il soggetto, di regola un’impresa, che, su incarico del committente (generalmente il condominio), gestisce i rapporti con le imprese esecutrici, nonché con i professionisti e i tecnici incaricati delle asseverazioni e del rilascio del visto di conformità ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il ruolo dell’appaltatore
Nessuna disposizione del DL 34/2020, né della disciplina delle altre detrazioni edilizie, impone di scorporare il margine conseguito dall’appaltatore sui subappalti dal corrispettivo pagato dal committente.

A quali rischi dell’opera si va incontro
Anche in presenza di subappalto, l’impresa organizza i mezzi, coordina l’intervento e assume il rischio complessivo dell’opera, restandone l’unico responsabile verso il committente. Un profilo che nulla ha a che vedere con un’attività di mero «ribaltamento» dei costi con applicazione di un ricarico.

Quali sono i documenti
D’altronde, nemmeno i documenti di prassi citati supportano in modo chiaro la tesi avanzata dagli Uffici: pur escludendo i costi non «direttamente» imputabili all’intervento, essi non indicano in alcun passaggio che il margine implicito – quale naturale aspettativa dell’appaltatore che realizza l’opera complessiva, anche ricorrendo al subappalto – debba essere espunto dalle spese agevolabili.

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.