Incompatibilità dei Commercialisti – Guida pratica

Ufficio stampa

Particolare attenzione è dedicata all’attività di avvocato e consulente del lavoro, senza trascurare i profili degli agenti sportivi e degli amministratori di condominio.

L’attività di avvocato e di consulente del lavoro è compatibile con la professione di commercialista. Non lo sono, invece, quelle di agente di assicurazione o di procuratore sportivo, a condizione che tali attività si qualifichino come esercizio di attività di impresa, espressamente vietato dalla normativa di riferimento. Il commercialista può inoltre svolgere attività di lavoro pubblico, ma esclusivamente in regime di impiego part-time

La normativa

Il punto di partenza è l’articolo 4 del dlgs 139/2025, che individua le incompatibilità con la professione di notaio, di giornalista professionista e con l’esercizio di attività di impresa «in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

L’attività di impresa: un ampio spazio dedicato

Ampio spazio è dedicato al tema dell’attività di impresa, alla luce delle numerose configurazioni possibili, dalla società semplice alla società in accomandita, fino alle società di capitali. In quest’ultimo caso, la compatibilità dipende «dal rigore con cui viene assolto il ruolo di socio». Centrale, sottolinea il Cndcec, è «il principio della prevalenza della sostanza sulla forma»,

Le altre figure professionali: cosa prevede il documento

Il documento esamina poi una serie di figure professionali, verificando di volta in volta la sussistenza delle incompatibilità. Tra queste rientrano editori, operatori olistici, amministratori di condominio, agenti sportivi, spedizionieri doganali, mediatori civili e dipendenti pubblici.

Agenti sportivi e dipendenti pubblici: altre novità in arrivo

Particolare attenzione è riservata alla figura dell’agente sportivo. L’incompatibilità è prevista solo qualora l’attività «si qualifichi come esercizio di attività d’impresa». Un ambito destinato a evolversi, considerando che il profilo degli agenti sarà oggetto di un decreto attuativo della riforma dello sport, atteso da tempo e ormai prossimo alla pubblicazione.

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