Chiudere in fretta non basta a omologare il concordato: novità a riguardo per le crisi d’impresa

Ufficio stampa

Non basta la prospettiva di chiudere la crisi in tempi brevi a far omologare il concordato semplificato. E ciò perché l’utilità della proposta per ognuno dei creditori, prevista come requisito dal codice della crisi d’impresa (Ccii), anche se non deve essere per forza misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, che non apporta alcun vantaggio ai creditori chirografari, per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

Cosa prevede la Sentenza della Corte di Cassazione

Così la Cassazione civile, sez. prima, nella sentenza n. 624 del 12/01/2026. La legge n. 132/2025 punto per punto, fra disposizioni efficaci e norme da attuare, con le ricadute operative Il caso specifico e il rigetto dell’omologazione Diventa definitivo il rigetto dell’omologazione per la proposta di cui all’articolo 25-sexies, comma 5, del decreto legislativo 12.01.2019, n. 14. Il piano prevede una scissione parziale della società: alla beneficiaria vanno dieci dei diciassette immobili della srl, mentre gli altri sono venduti a terzi, più l’incasso dei crediti dei canoni di locazione e la compensazione di quelli fiscali.

Il quadro che si prospetta per i creditori

Sbaglia tuttavia il Tribunale a concedere l’omologa sul rilievo che il piano consente un’utilità economica per i creditori in prededuzione e privilegiati sulla scorta delle conclusioni dell’ausiliario del giudice: fa bene invece la Corte d’appello a riformarne la decisione osservando che la conclusione della crisi aziendale nel minor tempo possibile non arreca alcun vantaggio ai creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna soddisfazione monetaria dei crediti. E ciò anche perché non è affatto sicuro che il concordato semplificato si sarebbe potuto concludere prima di una liquidazione giudiziale.

Quando il concordato semplificato può essere omologato Il concordato semplificato può essere omologato se non arreca alcun pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e se comunque assicura a ciascun creditore un’utilità; quest’ultima, anche se non quantificabile in termini economici, non può consistere nella sola chiusura in tempi brevi per i chirografari perché, a differenza del concordato preventivo, in quello semplificato c’è solo un piano di liquidazione del patrimonio senza alcuna continuità aziendale.

Cosa cambia per i creditori per i quali non è prevista alcuna forma di soddisfazione

Rispetto ai creditori per i quali non è prevista alcuna forma di soddisfazione, allora, neppure si può ipotizzare il possibile interesse del creditore insoddisfatto come beneficio futuro che nasce dalla prosecuzione dell’attività aziendale. La nozione ristretta di utilità Non può trovare ingresso, dunque, la censura secondo cui il termine «utilità» impiegato nella norma sul concordato semplificato dovrebbe essere inteso nel senso di comprendere vantaggi anche non economici che non creano danno ai creditori, mentre nell’articolo 84, comma terzo, Ccii in materia di concordato preventivo il legislatore si è preoccupato di precisare che l’utilità deve essere «specificamente individuata ed economicamente valutabile». È proprio la natura liquidatoria dell’ipotesi semplificata, senza prospettive di continuità aziendale, che non consente di invocare benefici futuri indiretti per i creditori.

Iscriviti alla nostra Newsletter
e resta aggiornato.