Ufficio stampa
Introdotta dalla legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dei beni strumentali è regolamentata dal decreto attuativo del Ministero delle imprese e del made in Italy che introduce le definizioni operative necessarie all’applicazione dell’iperammortamento, sul cui iter procedurale vigila in ogni sua fase il Gse. Come per il vecchio credito d’imposta 5.0 il decreto Mimit prevede una procedura di accesso che si articola in tre step (obbligatori):
L’impresa beneficiaria dovrà effettuare la comunicazione (preventiva) relativa agli investimenti;
entro 60 giorni dalla ricevuta della notifica da parte del Gse dovrà essere comprovato il pagamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione.
Comunicazione del completamento dell’investimento da inviare in ogni caso entro il 15 novembre 2028, unitamente a tutti gli oneri documentali previsti tra cui perizie e certificazioni. In particolare, una perizia tecnica dovrà comprovare le caratteristiche tecniche del bene e la relativa l’interconnessione al sistema aziendale;
Cosa servirà per rispondere ai requisiti
Dovrà essere rilasciata da ingegneri/periti industriali o agronomi/periti agrari (per il settore agricolo) iscritti nei rispettivi albi professionali e dotati di idonea copertura assicurativa (perizia obbligatoria per i beni di valore superiore ai 300.000 euro; sotto tale soglia è ammessa una dichiarazione di conformità del legale rappresentante dell’impresa).Per garantire che il bene agevolabile risponda ai requisiti “Made in Eu”, l’impresa dovrà invece farsi rilasciare un’apposita certificazione dalla Camera di commercio, o dal produttore, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto, ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Ue o dello Spazio economico europeo (cioè in Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
Cosa altro c’è da sapere sull’iperammortamento
La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria relativamente al periodo 2026-2028. Pertanto l’iperammortamento non opera come credito d’imposta. La misura mira a potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (di cui ai nuovi allegati IV e V alla legge 199/2025 che includono numerose nuove merceologie rispetto ai precedenti allegati A e B) atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, per i quali è prevista una maggiorazione delle quote d’ammortamento deducibili.
Accesso ai benefici d’impresa: cosa trasmettere
Per l’accesso ai benefici l’impresa dovrà trasmettere apposite comunicazioni con modelli standardizzati e certificazioni concernenti gli investimenti al Gse. Ai fini dell’accesso all’iperammortamento, rileverà esclusivamente la data di effettuazione della spesa secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all’art. 109 Tuir (per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione del bene, per i beni acquisiti in leasing la data di consegna del bene al locatario). A tal fine la data dell’ordine o del pagamento di acconti non sarà di per sé rilevante. Differenze con il credito d’imposta 4.0 e 5.0
Novità sulle agevolazioni fiscali
L’agevolazione fiscale prevista dal meccanismo dell’iperammortamento produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile. Questo aspetto distingue l’iperammortamento dai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 che, viceversa, possono (o meglio, potevano) essere fruiti anche in assenza di reddito imponibile.
Quali i vincoli
-al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
-al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nella fase transitoria di passaggio dal regime dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 all’iperammortamento le imprese beneficiarie dovranno fare attenzione alle “code” degli investimenti effettuati con il credito d’imposta Transizione 4.0-2025 in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2025, in quanto il nuovo regime non può essere cumulativamente applicato ai beni che beneficiano del credito d’imposta.
L’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2026 andrà determinato senza considerare l’agevolazione.
Aliquote ed agevolazioni: cosa c’e’ da sapere
Il nuovo iperammortamento prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, commisurata agli scaglioni di investimento:
-180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro (% di risparmio Ires 43,2%)
-100% per investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 mln di euro (% di risparmio Ires 24%)
-50% per investimenti oltre 10 mln e fino a 20 mln di euro (% di risparmio Ires 12%).
I beni “Made in Eu”: novità in arrivo
Secondo quanto previsto dal decreto Mimit, per i beni di cui all’allegato IV (ex all. A) a eccezione dei moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, co. 1, lettere b) e c) dl 181/2023, l’impresa dovrà dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Cciaa o di una dichiarazione di origine resa dal produttore attestante che il bene è stato integralmente ottenuto, ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Ue.
Quali le caratteristiche dei beni
Ecco un’ulteriore suddivisione:
gruppi di generazione dell’energia elettrica;
sistemi di accumulo (stoccaggio);
trasformatori e misuratori;
impianti per calore di processo (elettrificazione dei consumi);
i servizi ausiliari di impianto.
Il ruolo del Gse
L’accesso al beneficio non sarà automatico in quanto vincolato a comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti che dovranno essere trasmesse tramite l’apposita piattaforma gestita dal Gse. In pratica, per accedere al nuovo iperammortamento, le imprese dovranno presentare in via telematica apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili tramite una piattaforma sviluppata dal Gse, utilizzando modelli standardizzati definiti da un apposito decreto interministeriale Mimit-Mef.





